La specialità della previsione del recesso di cui all'art. 109 d.lgs. n. 50/2016 preclude l'esercizio della revoca

Redazione Scientifica
09 Giugno 2020

Successivamente alla stipulazione del contratto, deve ritenersi insussistente il potere di revoca. Se infatti, nell'ambito della normativa che regola...

Successivamente alla stipulazione del contratto, deve ritenersi insussistente il potere di revoca. Se infatti, nell'ambito della normativa che regola l'attività dell'amministrazione nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto è stata in particolare prevista una norma che attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell'interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale).

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