Il riferimento negli atti di gara a specifiche tecniche non consente alla stazione appaltante di disporre l'esclusione del concorrente

Redazione Scientifica
09 Giugno 2020

Il giudizio di equivalenza costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione...

Il giudizio di equivalenza costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione. Tale principio trova applicazione, indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e “l'effetto di “escludere” un'offerta, è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti. In ogni caso l'art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.

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