Procedura negoziata: assenza di obblighi procedimentali per l'avvio della fase di rilancio

Redazione Scientifica
10 Giugno 2020

L'art. 124 del Codice Appalti, relativo ai settori speciali, non si riferisce ad alcun particolare obbligo procedimentale per l'avvio della fase di rilancio...

L'art. 124 del Codice Appalti, relativo ai settori speciali, non si riferisce ad alcun particolare obbligo procedimentale per l'avvio della fase di rilancio, limitandosi a prevedere che: “Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 135”. La normativa impone la previa esternazione della riserva di limitare il numero delle offerte da ammettere alla negoziazione (facoltà che, nel caso di specie, la Stazione Appaltante si è attribuita con la lettera di invito) ma non richiede, viceversa, che sia anticipata in un atto di gara l'indicazione del numero dei soggetti da invitare, né la previa specificazione dei criteri di negoziazione.

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