Revoca dell'assegnazione della casa familiare
23 Luglio 2020
Il coniuge non assegnatario è legittimato a domandare nel giudizio divorzile la revoca dell'assegnazione della casa familiare in assenza di figli, di cui sia peraltro comproprietario con l'altro coniuge, come stabilito nelle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale nelle quali veniva precisato che tale assegnazione era limitata al tempo necessario per vendere tale immobile e che il coniuge doveva corrispondere al coniuge assegnatario un contributo per il mantenimento (pulizia ecc.) della casa coniugale?
Innanzitutto occorre premettere che l'assegnazione della casa familiare è una misura funzionale a salvaguardare e garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell' habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. In mancanza di figli il Giudice non ha il potere di assegnare la casa all'altro coniuge. Tuttavia, nel caso in cui i coniugi optino per una separazione consensuale, come avvenuto nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie può essere riconosciuta e giustificata dalla necessità di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In questo caso, infatti, le parti avevano concordato che l'assegnazione della casa coniugale all'altro coniuge fosse limitata al tempo necessario per espletare la vendita dell'immobile in comproprietà e che il coniuge non assegnatario avrebbe dovuto corrispondere un contributo all'altro coniuge per la cura e la pulizia della casa familiare sino all'alienazione della stessa. Pertanto, nel caso in cui il coniuge assegnatario abbia assunto un atteggiamento ostruzionistico, ad esempio non abbia collaborato per agevolare la messa in vendita della casa familiare e comunque non abbia rispettato gli accordi presi in sede di separazione consensuale, ritengo che il coniuge non assegnatario sia a tutti gli effetti legittimato a domandare nel procedimento di divorzio la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La domanda sarebbe, infatti, legittimata da fatti sopravvenuti (la mancata collaborazione nella vendita) che giustificherebbe la modifica della pattuizione. La casa coniugale peraltro non può essere utilizzata come mezzo per contribuire al sostegno del coniuge economicamente più debole in assenza di figli e laddove sia in comproprietà, i coniugi dovranno regolare le reciproche posizioni come due normali comproprietari e, in tale veste, decidere delle sorti delle rispettive quote di comproprietà.
Se a seguito della revoca dell'assegnazione da parte del Giudice i coniugi non dovessero raggiungere un accordo per la vendita ciascuno di essi potrà legittimamente chiederne la divisione. Tale domanda secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non può essere avanzata contestualmente al giudizio di separazione e/o divorzio bensì in un separato giudizio soggetto al rito ordinario.
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