In una procedura negoziata, la riduzione numerica dei partecipanti si riferisce ai soli candidati che saranno invitati a presentare l'offerta

Redazione Scientifica
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10 Giugno 2020

La lettura coordinata del combinato disposto dell'art. 124, comma 3 (secondo periodo) e dell'art. 135, comma 2 del Codice degli Appalti induce a...

La lettura coordinata del combinato disposto dell'art. 124, comma 3 (secondo periodo) e dell'art. 135, comma 2 del Codice degli Appalti induce a concludere che “le norme e i criteri oggettivi” sulla base dei quali soltanto è legittimo per la S.A. addivenire ad una riduzione numerica dei partecipanti, si riferisce testualmente - non già agli “offerenti”, ma ai soli “candidati che saranno invitati a presentare un'offerta”. Trattasi pertanto di limitazione numerica - diversa da quella in contestazione nel caso di specie, che riguarda le sole imprese “offerenti” - la quale si pone “a monte” (e che, per questo, richiede la esplicitazione, preventiva rispetto alla valutazione delle offerte, di norme e criteri conformi ai principi di trasparenza e concorrenziali), in quanto in questo caso la riduzione riguarda il numero di candidati da invitare a presentare un offerta, dopo che essi hanno superato la fase di prequalifica, i quali, ove l'ente aggiudicatore si avvalga della facoltà in discorso, sarebbero esclusi dalla possibilità stessa di mettere a confronto competitivo le proprie rispettive offerte. Non così per coloro che, come tutti i candidati che nella procedura in questione hanno superato la fase di prequalifica, sono stati ammessi (invitati) a presentare la propria offerta, divenendo così, da semplici candidati, soggetti “offerenti”. Ma per quest'ultima categoria soggettiva e per questa fase finale della procedura non è necessaria alcuna preventiva esplicitazione dei criteri competitivi su cui si baserà la negoziazione che, in astratto, potrebbe svolgersi anche nei confronti del solo primo classificato (scelta che può giustificarsi, ad es., in caso di notevole distacco di punteggio tra la prima e la seconda impresa classificata).