Consensuali e congiunti senza udienza: a Milano l'esperimento continua
24 Luglio 2020
Facendo seguito alla conversione del d.l. n. 34/2020 ad opera dalla l. n. 70/2020 che, modificando l'art. 83 d. l. n. 18/2020 ha previsto la trattazione cartolare e da remoto delle udienze civili fino al 31 ottobre 2020, e preso atto della positiva esperienza delle udienze virtuali in essere da ormai un paio di mesi, la IX Sezione Civile del Tribunale di Milano ha fornito indicazioni agli avvocati per la celebrazione delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità “virtuale” precisando che, poiché tali modalità sono compatibili solo se le parti siano costituite con almeno un difensore, saranno celebrate in presenza le separazioni consensuali in cui le parti non siano munite di difensore.
Per le separazioni consensuali viene disposto che: - i ricorsi devono essere depositati a mezzo PCT dai difensori con dichiarazione sottoscritta delle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 711 c.p.c., della volontà di non conciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso; - unitamente al ricorso, il difensore deve depositare il verbale di udienza ex art. 711 c.p.c. e la bozza del decreto di omologa; - gli avvocati potranno acquisite le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al comma 20-ter d.l. n. 18/2020; - il Presidente ed i Presidenti delegati provvederanno a fissare una data di udienza “virtuale” che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT ai fini degli incombenti di deposito di cui sopra; - in caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, il difensore dovrà, entro 5 giorni prima dall'udienza “virtuale” fissata, inviare apposita dichiarazione a mezzo PCT; - ciascuna delle parti può depositare istanza di trattazione orale 5 cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvederà a fissare udienza in presenza compatibilmente con il calendario e le necessità di distanziamento sociale; - il Presidente f.f. assegnatario del fascicolo sottoscriverà il verbale della “udienza virtuale” ex art. 711 c.p.c. depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per l'omologa. Il Collegio pronuncerà il decreto di omologa che verrà comunicato dalla Cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.
Quanto ai divorzi su domanda congiunta: - il ricorso dovrà essere depositato a mezzo PCT dai difensori unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza; - i difensori dovranno depositare anche il verbale dell'udienza virtuale di divorzio congiunto ex art. 4, comma 16 e la bozza della sentenza di divorzio; - resta ferma la possibilità di acquisite le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al comma 20-ter d.l. n. 18/2020 e di presentare istanza di trattazione orale 5 cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento; - il Presidente ed i Presidenti delegati provvederanno a fissare una data di udienza “virtuale” che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT ai fini degli incombenti di deposito di cui sopra; - il Presidente del Collegio sottoscriverà il verbale di “udienza virtuale” ex art. 4, comma 16, l. n. 898/1970 depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per la decisione. Il Collegio pronuncerà sentenza che verrà comunicata dalla cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 e 16 l. 898/1970 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.
In entrambi i casi, i difensori dovranno depositare a mezzo PCT la prova del pagamento del contributo unificato. Saranno infine pubblicati sul sito dell'Ordine degli Avvocati i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione alla udienza ex art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso per le separazioni consensuali, ed i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza per il divorzio congiunto. |