Tardività dei motivi aggiunti dell’AGCM: la necessità del previo parere motivato

Redazione Scientifica
24 Luglio 2020

La fase precontenziosa, necessaria ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 287/1990 ai fini della legittimazione dell'AGCM a ricorrere nei confronti dell'atto anticoncorrenziale, deve precedere anche l'azione in giudizio per motivi aggiunti. Fatta salva l'eccezione in cui il provvedimento...

La fase precontenziosa, necessaria ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 287/1990 ai fini della legittimazione dell'AGCM a ricorrere nei confronti dell'atto anticoncorrenziale, deve precedere anche l'azione in giudizio per motivi aggiunti. Fatta salva l'eccezione in cui il provvedimento impugnato sia meramente confermativo del precedente, già gravato con ricorso introduttivo, ove l'Autorità intenda proporre motivi aggiunti è tenuta ad emettere un ulteriore e autonomo parere motivato, presupposto indefettibile della sua legittimazione a prescindere dallo strumento giudiziale attivato. Del resto, neppure la valorizzazione di un rapporto di consequenzialità e continuità tra gli atti, oggetto di impugnazione, potrebbe escludere la necessaria adozione del suddetto specifico parere.

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