Tar Toscana sulle impugnazione "incrociate"

Redazione Scientifica
23 Luglio 2020

Alla luce dei principi sanciti e progressivamente affinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, nell'ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico gli offerenti hanno un analogo interesse legittimo all'esclusione delle offerte altrui ai fini dell'aggiudicazione e il concorrente che sia stato o debba essere escluso (anche in virtù...

Alla luce dei principi sanciti e progressivamente affinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, nell'ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico gli offerenti hanno un analogo interesse legittimo all'esclusione delle offerte altrui ai fini dell'aggiudicazione e il concorrente che sia stato o debba essere escluso (anche in virtù dell'accoglimento del ricorso proposto nei confronti della sua ammissione alla gara) è comunque legittimato ad agire per ottenere a sua volta l'esclusione dell'altro concorrente, diversamente destinato a conseguire l'aggiudicazione.

Questo, indipendentemente dal numero di offerte in gara e dalla natura dei vizi che le affliggono, a tutela dell'interesse strumentale al rinnovo della procedura di affidamento e con il solo limite dell'intervenuta definitività della propria esclusione (cfr. Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2013, in C-100/12, “Fastweb”; id., 5 aprile 2016, C-689/13, “PFE”; id., 21 dicembre 2016, C-355/15, “Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich”; id., 11 maggio 2017, C-131/16, “Archus”; id., 5 settembre 2019, C-333/18, “Lombardi”. Nella giurisprudenza nazionale si vedano, per tutte, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2587; Cass. civ., SS.UU., 29 dicembre 2017, n. 31226).

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