Sull’insussistenza di un diritto di insistenza in capo al concessionario uscente in caso di rinnovo della concessione del bene demaniale

23 Luglio 2020

In tema di concessioni demaniali marittime non è configurabile il diritto c.d. di insistenza in capo al soggetto, ex socio della cooperativa concessionaria uscente, dovendosi al contrario attribuire rilievo primario all'osservanza dei principi eurounitari dell'evidenza pubblica anche per la concessione di beni pubblici – così da garantire la libera di circolazione dei servizi, la par condicio, l'imparzialità e la trasparenza – comportanti la legittimità, a fronte di più istanze di concessione, della scelta comunale di procedere, senza aggravi motivazionali specifici, a una selezione pubblica mediante licitazione privata.

La questione oggetto del giudizio. Il ricorrente, ex socio di una cooperativa concessionaria di locali demaniali, impugnava la sentenza con cui il T.A.R. Puglia respingeva il suo ricorso di annullamento della determina comunale che disponeva una procedura della licitazione privata ai fini del rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza.

L'appellante lamentava, in particolare, l'illegittimità del comportamento assunto dal Comune, che avrebbe errato nel non attribuire alcun diritto di ‘preferenza' alla domanda di concessione dal medesimo presentata, ai sensi di quanto previsto all'art. 37 cod. nav., disponendo anzi la prosecuzione della procedura di licitazione privata già avviata dalla Capitaneria di porto (successivamente dichiaratasi incompetente).

Il ragionamento del Collegio. Il Collegio osserva come già da tempo la giurisprudenza nazionale abbia largamente aderito all'interpretazione dell'art. 37 cod. nav. che privilegia l'esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, così da rispettare i principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, dovendosi tali principi ritenere ormai pacificamente applicabili anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici.

La sottoposizione agli stessi principi previsti in materia di evidenza pubblica trova infatti il suo presupposto nella circostanza che la concessione di un'area demaniale marittima fornisce una notevole occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre il ricorso ad una procedura competitiva che risulti ispirata ai ricordati principi di trasparenza e di non discriminazione.

Conclusioni. Come risulta dal ragionamento del Collegio l'istituto del c.d. diritto di insistenza – ossia il diritto di preferenza accordato ai concessionari uscenti – è stato soppresso con legge n. 25/2010, di talché, laddove l'amministrazione concedente intenda procedere ad una nuova concessione del bene demaniale marittimo, in aderenza ai principi eurounitari già richiamati, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una nuova procedura selettiva, dando prevalenza alla proposta di gestione privata che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.

Pertanto, a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto concessorio con la cooperativa di appartenenza, l'appellante poteva vantare un mero interesse di fatto a che l'amministrazione procedesse ad una nuova concessione in suo favore, e non già una posizione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di un obbligo motivazionale aggravato in capo all'amministrazione a fronte della sua istanza di nuova concessione.