Principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara e modificazioni soggettive

Cecilia Valeria Sposato
23 Luglio 2020

L'immanenza nel nostro ordinamento del principio di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti di qualificazione impone che l'attestazione SOA - strumento principale di dimostrazione del possesso di tali requisiti - debba permanere durante tutte le fasi della procedura di gara (ed anche in fase di esecuzione), con la conseguenza che eventuali modificazioni soggettive riguardanti i singoli operatori economici (quale quella che consegue all'affitto di ramo d'azienda) non possano valere a restringerne o limitarne il campo di operatività.

La questione oggetto del giudizio. La vicenda trae origine dall'indizione di una gara d'appalto, da parte di una Provincia, per lo svolgimento di lavori di realizzazione di una struttura scolastica. All'esito di tale gara, la società ricorrente – seconda classificata – impugnava l'aggiudicazione dinanzi, chiedendone ed ottenendone l'annullamento.

Nelle more del giudizio di primo grado, la società aggiudicataria sottoscriveva tuttavia un contratto di affitto di ramo d'azienda con una società di costruzioni, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

In esecuzione della sentenza del T.A.R. Molise, la Provincia aggiudicava quindi – con nuova determina dirigenziale – l'appalto in favore dell'originaria seconda classificata, procedendo alla stipula del relativo contratto. In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ribaltava la decisione del primo giudice, aggiudicando l'appalto alla prima classificata (quindi ripristinando le posizioni già risultanti all'esito della gara). La Provincia quindi, con nuovo provvedimento, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, annullava la propria precedente determinazione dirigenziale, aggiudicando nuovamente i lavori alla prima classificata e dichiarando inefficace il contratto stipulato con la seconda ad esito dell'accoglimento del ricorso da questa proposto in primo grado.

La seconda classificata incardinava quindi un nuovo giudizio dinanzi al T.A.R., chiedendo l'annullamento di tale ulteriore determinazione dirigenziale adottata dalla Provincia. La società ricorrente lamentava, in particolare, l'illegittimità della scelta della stazione appaltante di disporre l'aggiudicazione in favore dell'originaria aggiudicataria, in violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, stante il mancato possesso, da parte dell'aggiudicataria e della società affittuaria di ramo d'azienda chiamata a dare esecuzione al contratto, dell'attestazione SOA.

Il ragionamento del Collegio. Il Collegio incentra il proprio scrutinio sulla verifica del rispetto, da parte dell'aggiudicataria, del principio di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione. Il Collegio precisa, in particolare, che tale principio richiede che il possesso dei requisiti di ammissione alla gara sussista a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanga per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.

Al riguardo, l'attestazione SOA costituisce lo strumento necessario ed esclusivo di dimostrazione del possesso dei requisiti partecipazione alla gara, il che implica che tale attestazione debba permanere durante tutte le fasi della procedura di gara ed anche in fase di esecuzione, circostanze non verificatesi nel caso di specie.

Il Collegio precisa, inoltre, come tali principi non possano essere scalfiti neppure in caso di modifiche soggettive del soggetto tenuto a dare esecuzione al contratto d'appalto: stante il disposto dell'art. 79, comma 11, del d.p.r. n. 207/2010, infatti, l'azienda che ceda un proprio ramo è onerata di richiedere una nuova attestazione SOA, e tale principio è estendibile, stando al ragionamento del Collegio, anche all'ipotesi di affitto di ramo d'azienda. A seguito di tale richiesta, la società di attestazione instaura un nuovo procedimento di valutazione dei requisiti oggetto di trasferimento e di quelli acquisiti successivamente allo stesso, che si conclude, sussistendone le condizioni, con il rilascio alla cedente della nuova attestazione di qualificazione. Nel caso in esame, al contrario, non risulta che, a seguito dell'affitto di ramo d'azienda, l'aggiudicataria abbia ottenuto né richiesto una nuova attestazione.

Conclusioni. Il principio di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione deve ritenersi, in ossequio ad esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, immanente all'intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dall'indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica dei requisiti.

Tale specifico onere di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti, peraltro, è riconosciuto non tanto in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura alla gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A.

Connaturata all'estrema rilevanza attribuita a siffatto principio è l'estensione dello stesso alle ipotesi in cui l'operatore tenuto a richiedere la certificazione SOA sia investito da modificazioni soggettive, occorrendo in tal caso verificare il perdurare possesso in capo al medesimo della presenza dei requisiti che avevano consentito il rilascio dell'originaria attestazione.

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