Genitore non affidatario: da quando decorre l'obbligo di mantenere il figlio naturale?
28 Luglio 2020
Massima
La decisione del Tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – all'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla Corte d'Appello, all'esito dell'eventuale reclamo, si sostituisce a quella del Tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza. Il caso
Tizia, al termine della convivenza con Caio, presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni di Milano, chiedendo un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 2000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale determinava, con decreto del gennaio 2014, in € 520,71 il contributo paterno, oltre al 50% delle spese come richieste. Tizia il 14/7/2014 proponeva reclamo avanti alla Corte d'Appello di Milano, che, con decreto dell'11/6/2015, elevava ad € 1800 il contributo mensile a carico di Caio. In forza di tale pronuncia, Tizia notificava a Caio atto di precetto per il pagamento degli arretrati, calcolati in € 1800 a partire dalla data dell'originaria domanda giudiziale. Caio proponeva opposizione ritenendo che il maggior importo determinato dalla Corte d'Appello fosse dovuto con decorrenza dalla data del relativo decreto (11/6/2015) o, al più, dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ma il Tribunale ordinario di Milano rigettava l'opposizione. Caio impugnava la decisione e la Corte d'Appello di Milano stabiliva che il contributo di € 1800 dovesse essere corrisposto a partire dal 14/7/2014, data in cui Tizia aveva proposto il reclamo, con conseguente condanna di quest'ultima a restituire quanto ricevuto in eccesso, oltre al rimborso di 2/3 delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Tizia ricorreva così in cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell'importo deciso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al TM. La questione
Qual è il momento in cui inizia a decorrere l'obbligazione di mantenimento per il figlio naturale nato fuori dal matrimonio? Per assicurare forza retroattiva alla pronuncia in questione, è necessario che vi sia apposita statuizione sul punto? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione a precetto di Caio, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese sia del primo grado di giudizio, sia dell'appello che del giudizio di legittimità. In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto che la decisione del Tribunale per i minorenni, relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo “status” genitoriale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è coerente, affermando che «La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. (…) e implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio» (v. Cass. civ. n. 7960/2017; Cass. civ. n. 15100/2005). La successiva, eventuale, cessazione della convivenza determina il momento da cui inizia a decorrere l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario, non dovendosi così considerare la proposizione della domanda giudiziale, se presentata prima della cessazione della coabitazione. In merito la giurisprudenza è altrettanto lineare, ritenendo «evidente che solo dal momento in cui cessi effettivamente la convivenza divengano efficaci le statuizioni in materia di affidamento, e, con esse, i consequenziali provvedimenti di natura economica» (v. Cass. civ. 3302/2017; Cass. civ. 7905/2012). Occorre evidenziare come questo principio non sia direttamente applicabile all'ipotesi opposta. Nel caso in questione, infatti, la domanda è stata presentata dopo la cessazione della convivenza, motivo per cui si ritiene che il “limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte”. Dalla pronuncia del Tribunale per i minorenni derivano, appunto, effetti meramente dichiarativi, e non costitutivi, per cui la decisione retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto. Come rilevato in precedenza, l'obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega all'essere genitore: si tratta, infatti, di un diritto che nell'an è connesso allo status genitoriale, mentre il quantum debeatur è rimesso alla valutazione del Giudice, che ha il potere di graduare l'importo, in considerazione di alcune circostanze, come, per esempio, l'età del minore. Stante, infine, la natura di revisio prioris instantiae del reclamo alla Corte d'Appello, che impedisce di sottoporre al giudice di secondo grado domande che non siano già state sottoposte al primo giudice, la decisione della Corte d'Appello si sostituisce a quella del Tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza. In conclusione, in virtù di quanto finora delineato ed in mancanza di specifiche previsioni circa la decorrenza dell'obbligo di mantenimento statuito dalla Corte d'Appello, gli effetti della decisione retroagiscono alla data della domanda giudiziale.
Osservazioni
Pare opportuno richiamare l'orientamento secondo cui la l. n. 54/2006, dichiarando applicabili ai procedimenti relativi all'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio le regole da essa introdotte per quelli (legittimi) in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, una evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio (v. M. Porcelli, Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli, in Il dir. di fam. e delle persone, 2013; G. Morani, L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi: prime riflessioni sulla legge 10 dicembre 2012, n. 219). L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, essendo collegata allo “status” genitoriale, sorge con la nascita, per il solo fatto di averli generati, e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica. In particolare, l'obbligazione decorre dal momento in cui viene a cessare la convivenza tra i genitori, poiché opera, per il periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione, in misura proporzionale alle proprie risorse, di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole. La eventuale decorrenza dell'assegno dal momento della domanda, violerebbe il suddetto principio, creando peraltro un obbligo a carico di un soggetto che risulta al riguardo già adempiente, determinando così una inammissibile duplicazione dell'obbligazione di cui all'art. 147 c.c. Questo, ovviamente, nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta prima della cessazione della convivenza, altrimenti, come nel caso in esame, si è ritenuta la domanda di parte quale limite alla retroattività della statuizione. L'ordinanza in questione (8816/2020) permette, infine, un'altra considerazione. Come detto, l'obbligo di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale: da qui ne deriva il corollario per cui il genitore, che nel frattempo ha assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, secondo i criteri di ripartizione di cui all'art. 148 c.c., ha diritto di regresso per la corrispondente quota, facendo valere le regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (v. M. Ortore, Ancora sui limiti temporali dell'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente, in Famiglia e Diritto, 2011, 2, 129; M. Ortore, Mantenimento del figlio e prescrizione dell'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente, in Famiglia e Diritto, 2007, 11, 1007).
M. Porcelli, Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli, in Il dir. di fam. e delle persone, 2013; G. Morani, L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi: prime riflessioni sulla legge 10 dicembre 2012, n. 219; M. Ortore, Ancora sui limiti temporali dell'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente, in Famiglia e Diritto, 2011, 2, 129; M. Ortore, Mantenimento del figlio e prescrizione dell'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente, in Famiglia e Diritto, 2007, 11, 1007. |