Sulla nozione di procedura aperta

Redazione Scientifica
21 Luglio 2020

Ai fini della qualificazione della procedura di affidamento come “procedura aperta” è necessario che possano presentare offerta tutti gli operatori...

Ai fini della qualificazione della procedura di affidamento come “procedura aperta” è necessario che possano presentare offerta tutti gli operatori che ne abbiano interesse. Conseguentemente, una procedura, benché sotto-soglia, ove preceduta dall'avviso di un'indagine di mercato pubblicato ai sensi dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, e rivolto a tutti gli operatori del settore, con la previsione di un successivo invito per coloro che, in possesso dei relativi requisiti, avessero manifestato interesse alla prestazione del servizio, è correttamente qualificata come “procedura aperta” e in quanto tale sottratta al principio di rotazione, che precluderebbe l'aggiudicazione alla precedente impresa affidataria. Peraltro, non può incidere sulla natura della procedura in esame l'effettivo numero dei concorrenti, nella misura in cui per l'individuazione dei medesimi l'amministrazione si sia rivolta al mercato.

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