Applicazioni del principio di rotazione nelle procedure ristrette sotto-soglia

Redazione Scientifica
21 Luglio 2020

Il collegamento tra imprese riconducibili ad un unico centro decisionale, espressamente previsto come causa di esclusione...

Il collegamento tra imprese riconducibili ad un unico centro decisionale, espressamente previsto come causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), D.lgs. n. 50/2016, assume rilevanza anche ai fini dell'applicabilità del principio di rotazione nelle procedure ristrette.

L'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, enuncia, infatti, un principio a tutela della libera concorrenza, finalizzato a prevenire asimmetrie informative che rischiano di determinare una disparità di trattamento tra gli operatori economici mediante il consolidamento di rendite a vantaggio di precedenti affidatari. Pertanto, si ritiene che una situazione di controllo e influenza, inquadrabile nelle fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., sia ostativa all'effettiva possibilità di partecipazione richiamata dal legislatore, integrando una sostanziale elusione del principio di rotazione, come chiarito dalle stesse Linee guida Anac, che, a titolo esemplificativo, inseriscono anche tale ipotesi tra i meccanismi di aggiramento del suddetto limite, rispetto al quale sono ammesse deroghe eccezionali solo in presenza di giustificate ragioni in ordine alle quali l'amministrazione è tenuta a motivare puntualmente.

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