L'impresa che subentri nel servizio ha limitati oneri di accertamento sui dipendenti in materia di lotta alle infiltrazioni mafiose

Redazione Scientifica
01 Luglio 2020

In materia di applicazione della normativa concernente la lotta alle infiltrazioni mafiose, in assenza di previsioni di legge che vietino l'instaurazione o la prosecuzione...

In materia di applicazione della normativa concernente la lotta alle infiltrazioni mafiose, in assenza di previsioni di legge che vietino l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto, o comunque di informazioni qualificate, in quanto provenienti dalla Prefettura o dagli organi di polizia, non può esigersi che l'imprenditore si sottragga all'obbligo assunzionale che, nel caso dell'accettazione della clausola sociale, gli deriva dall'art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara e dal contratto collettivo di settore in esso richiamato, e che può essere derogato solo per esigenze dell'organizzazione imprenditoriale e non per ragioni soggettive (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2020, n. 1728; 25 maggio 2018, n. 3138), né può neppure esigersi che l'imprenditore, nel momento in cui assuma un soggetto in adempimento della clausola sociale, ne acquisisca i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. L'onere di vigilanza imposto all'imprenditore si attenua infatti man mano che si passa dalle modalità di assunzione senza procedura selettiva alle modalità di assunzione con procedura selettiva, sino a stemperarsi nel mero onere di licenziamento del dipendente risultato controindicato nei casi in cui, come quello di specie, la sua assunzione sia "necessitata", dal momento che l'impresa subentrante ripone affidamento sulla vigilanza esercitata dall'impresa che l'ha preceduta nello svolgimento del servizio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.