Diritto alla bigenitorialità ed interesse del minoreFonte: Trib. Trento , 8 maggio 2020
29 Luglio 2020
Massima
Va accolto il ricorso proposto dalla madre ai sensi dell'art. 700 c.p.c. finalizzato al ripristino degli incontri con i figli, in conformità a quanto statuito con decreto del Tribunale dei Minorenni, ferma restando l'adozione di tutte le misure preventive di contenimento dell'epidemia Covid-19. L'emergenza sanitaria attuale non giustifica la soppressione del diritto della madre di frequentazione dei propri figli minori che abitano in via prevalente presso il padre. Il caso
Il Tribunale per i Minorenni di Trento disponeva che i figli minori fossero affidati al Servizio Sociale Territoriale e collocati presso il padre, con pernotto presso un'apposita struttura (gruppo appartamento) nei giorni in cui egli fosse impegnato a lavoro. Gli incontri dei minori con la madre e con i nonni materni erano regolamentati in Spazio Neutro dal Servizio sociale, con la possibilità di incontro fuori dagli spazi protetti ma sempre alla presenza di un educatore. Con circolare dell'11.03.2020 il Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento disponeva la sospensione totale e chiusura del servizio “Interventi Educativi Domiciliari per Minori, Disabili e Adulti e Spazio Neutro” “fino a conclusione dell'emergenza, valutando la possibilità di attivare formule a distanza, mantenendo una funzione di monitoraggio”. In ossequio a tali linee guida provinciali, gli incontri tra la madre e i figli in spazio neutro venivano sospesi a “data da destinarsi”. Tizia propone ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trento, sui presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedendo che venisse ordinato all'Amministrazione e all'Ente privato di assicurare le visite e le telefonate senza operatore tra ella madre e i figli minori. I resistenti rimangono contumaci, mentre la ricorrente dichiara di svolgere il proprio lavoro in modalità smart-working, di non avere contatti con soggetti terzi e di aver adottato l'autoisolamento a seguito dell'esecuzione del test Covid-19, peraltro di esito negativo. La questione
Le misure locali di contenimento dell'emergenza Covid-19 possono giustificare la soppressione del diritto del genitore non collocatario ad incontrare i propri figli minori? Le soluzioni giuridiche
Il d.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha imposto “misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale”, limitando la libertà di circolazione delle persone fisiche, salvo che “per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. Tuttavia, le FAQ pubblicate sul sito istituzionale hanno chiarito che sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé. A ciò si aggiunge che il DPCM del 26 aprile 2020 ha considerato necessari, quindi consentiti, a far data dal 4 maggio 2020, gli spostamenti al fine di incontrare i congiunti. Inoltre, nel caso di specie, i Servizi Sociali e gli educatori della Cooperativa Sociale, sospendendo gli incontri madre-figli, sebbene si siano attenuti alle linee guida provinciali dettate con circolare dell'11.03.2020, hanno disatteso il decreto del Tribunale dei Minorenni di Trento con cui si prevedeva la loro regolamentazione. Tali considerazioni, le quali giustificano, a detta del Tribunale di Trento, la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, sono accompagnate dall'esistenza in re ipsa del periculum in mora: la sospensione degli incontri madre-figli, oltre ad incidere negativamente sul percorso di crescita dei minori, i quali vengono privati dell'affectio di una figura genitoriale di riferimento, arreca un pregiudizio concreto, imminente ed irreparabile alla loro relazione. Alla luce di ciò, ferma restando l'adozione delle misure di prevenzione dettate dalla normativa nazionale e provinciale vigente, il giudice adito, ritiene che non sia giustificata una soppressione del diritto della madre di incontrare i propri figli. Pertanto, il Tribunale di Trento accoglie il ricorso e ordina che siano garantiti ai minori le visite e le telefonate senza operatore con la propria madre, in conformità a quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni. Osservazioni
Il delicato momento storico attuale ha compromesso e compromette tutt'ora non pochi equilibri. Un nucleo familiare disgregato non è facile da gestire, e se a ciò si aggiunge una pandemia, allora le complicazioni aumentano inevitabilmente. E così l'emergenza sanitaria si è trasformata, per molti genitori, in una corsa ai Tribunali per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori. All'attenzione dei giudici è stato posto il difficile, per alcuni, scontato, per altri, bilanciamento tra il diritto alla bigenitorialità e il diritto alla salute del minore e il diritto del genitore non collocatario o non affidatario di incontrare i propri figli. La soluzione a tale criticità non è stata, di fatto, agevolata dalle disposizioni governative vigenti, le quali consentono gli spostamenti dei genitori al fine di frequentare i propri figli. È lecito presumere che la ratio sottesa a una simile previsione, in un contesto in cui i contatti tra persone fisiche sono limitati, sia da rivenire nella circostanza che, per i figli minori, mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambe le figure genitoriali è essenziale per il loro sviluppo psico-fisico. A ciò si può aggiungere la necessità da parte dei genitori di ottemperare ai provvedimenti giudiziali e, in particolar modo, di rispettare la regolamentazione dei tempi e dei modi di frequentazione dei figli. Tuttavia, seppur vero che il diritto alla bigenitorialità è tra i diritti fondamentali dei minori e deve essere garantito, in una situazione di emergenza, come quella creata dalla diffusione del Covid-19, la salvaguardia di tale diritto è messa a dura prova. Infatti, il diritto alla salute dei minori, in questo momento storico, potrebbe essere messo a rischio dall'esercizio della bigenitorialità, il quale nei nuclei familiari disgregati presuppone gli spostamenti dei genitori e/o dei figli da un'abitazione all'altra, ben potendo, in tal modo, essere fonte di seri pregiudizi per la salute dei minori. Pertanto, sebbene sia indiscussa la liceità dello spostamento al fine di garantire le frequentazioni genitore-figli, è opportuno valutare quale diritto sia da considerarsi preminente. Tale valutazione non può prescindere, però, dall'analisi della fattispecie concreta affinché il superiore interesse del minore possa essere effettivamente tutelato. Ebbene, sembra proprio per tale ragione che la giurisprudenza di merito sul punto non è uniforme. Se in determinati casi il “il diritto paterno ad incontrare i suoi figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, del quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi” (Trib. Bari, 3 aprile 2020); in altre ipotesi si è ritenuto che “il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori” (Trib. Torre Annunziata, 6 aprile 2020). Nel caso di specie, il Tribunale di Trento ha condiviso l'orientamento secondo cui la compressione del diritto dei minori di mantenere una relazione stabile con la figura materna, nonché del diritto della madre di incontrare i propri figli, non sia giustificabile dall'emergenza in atto. Il giudice adito ha ritenuto sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. A parere di chi scrive, se è vero che il caso concreto permette di ritenere che non vi siano specifiche ed oggettive ragioni di tutela della salute dei minori, date le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa l'esito negativo del test Covid- 19 e lo svolgimento del proprio lavoro da remoto, non può sfuggire di osservare che i provvedimenti del Tribunale dei Minorenni prevedevano gli incontri protetti, in spazio neutro o comunque alla presenza di un educatore, tra la madre e figli. Il Governo ha sì consentito gli spostamenti dei genitori finalizzati alla frequentazione dei figli, ma sempre secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. Inoltre, il decreto Cura Italia del 26.04.2020, all'art. 83 comma 7-bis, ha previsto che “Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi”. Alla luce di tali considerazioni, non si condivide, in assenza di motivazione specifica, il provvedimento del Tribunale di garantire ai minori le visite e le telefonate senza operatore con la propria madre. Inoltre, è indubbio che la sospensione degli incontri dei minori con la figura genitoriale materna possa arrecare pregiudizio concreto ed imminente nella sfera soggettiva del minore, non solo dal punto di vista affettivo, ma tale pregiudizio è da considerarsi anche irreparabile? Sebbene non siano garantiti la frequentazione e il contatto madre-figli, vi sono degli strumenti, ai tempi del Covid, quali le telefonate o, ancor meglio, le videochiamate, che potrebbero essere idonei a non privare del tutto i minori dalla presenza del genitore, in modo tale che la loro relazione sia sempre stabile. Su tale rilievo, possono essere sollevate perplessità anche in merito all'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. Infatti, aderendo ad un'interpretazione estensiva della norma, il suddetto procedimento d'urgenza non può trovare applicazione nel caso in cui il “pregiudizio sia tutelabile in via ordinaria tramite un processo la cui rapidità di svolgimento è affine a quella del procedimento cautelare” (Trib. Trani, 14 agosto 2002). Ebbene, nel caso di specie, l'istanza di tutela avanzata dalla ricorrente, in quanto tendente alla modifica delle statuizioni relative alle modalità di affidamento/collocamento della prole, ben si sarebbe potuta presentare ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (Trib. Modena, 4 aprile 2013), il cui ultimo comma assicura, nell'adozione dei provvedimenti, la stessa rapidità del procedimento cautelare. |