Non tutti i fatti, penalmente rilevanti, comportano l’esclusione degli operatori economici dalle pubbliche gare

Redazione Scientifica
29 Luglio 2020

Non tutto ciò che va dichiarato dall'operatore economico concorrente in gara, in quanto penalmente rilevante, si presta poi ad essere utilizzato per escluderlo dalla gara: i fatti avranno rilievo a tal fine...

Non tutto ciò che va dichiarato dall'operatore economico concorrente in gara, in quanto penalmente rilevante, si presta poi ad essere utilizzato per escluderlo dalla gara: i fatti avranno rilievo a tal fine, solo se capaci di evolvere in illecito professionale. Ma tale valutazione spetta alla Stazione Appaltante, che deve essere posta nelle condizioni di compierla grazie ad una dichiarazione esaustiva.

Anche le condanne penali non definitive rilevano ai fini dell'esclusione del concorrente dalla gara. Non osta al diritto UE una normativa nazionale, come quella italiana, che permette di valorizzare, ai fini dell'esclusione del concorrente dalla gara, anche le condanne penali non definitive.

Rapporto tra procedimento penale e attività valutativa della P.A. ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. Il rapporto tra procedimento penale e attività valutativa della P.A. si pone nei seguenti termini, alla stregua del comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016: a) non rileva in sé la condanna definitiva, ma il fatto emergente dagli atti; b) quest'ultimo è sempre rivalutato autonomamente dalla Stazione Appaltante, con riguardo ai riflessi che possa avere sulla affidabilità professionale del concorrente; c) ove il fatto sia accertato definitivamente con sentenza di assoluzione o condanna passata in giudicato, l'Amministrazione, ferma l'autonomia del proprio apprezzamento, non potrà rispettivamente affermarne la sussistenza materiale o negarla, se non incorrendo in travisamento dei fatti; d) in ogni altra ipotesi, la Stazione Appaltante potrà prendere spunto dagli atti del procedimento penale; e) in tali casi, l'autonomia della valutazione amministrativa in ordine alla materiale sussistenza del fatto sarà comunque influenzata dall'andamento di tale procedimento, dal quale si potranno trarre elementi probatori tanto più significativi, quanto più esso è progredito (la mera pendenza del procedimento, ad esempio, nulla permetterà di dire per relationem, mentre il contrario va postulato in caso di ordinanze cautelari, di rinvio a giudizio, e, soprattutto, di condanne non definitive).

Le condanne inflitte gli operatori economici non possono costituire motivo di esclusione dalle gare, in caso di estinzione del reato. Dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 si evince che, in caso di estinzione del reato, neppure le più gravi condanne inflitte ai sensi del precedente comma 1 possono costituire motivo di esclusione. Ciò dovrà perciò valere a maggior ragione per le ulteriori ipotesi di reato, valorizzabili ai sensi del comma 5.

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