Il Tribunale di Milano sulla manifestazione della volontà di scioglimento dell’unione civile
30 Luglio 2020
Dopo aver manifestato la volontà di sciogliere l'unione dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, a distanza di qualche mese, Tizio ricorreva dinanzi al Tribunale chiedendo che venisse dichiarato lo scioglimento dell'unione civile costituita con Caio, durata di fatto solo 15 giorni, durante i quali Caio, oltre aver fatto uso di sostanze stupefacenti, aveva riferito di essersi unito civilmente a Tizio al solo fine di acquistare la cittadinanza italiana. Attesa la mancanza di prole e di domande di contenuto economico, durante l'udienza presidenziale, il Presidente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, non adottava provvedimenti e nominava sé stesso giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione e trattazione con autorizzazione alla precisazione delle conclusioni in caso di mancata costituzione della parte resistente. Nell'esaminare la questione, il Tribunale rileva immediatamente che il legislatore del 2016 ha previsto che l'unione civile, così come il matrimonio, può sciogliersi «esclusivamente in presenza di una delle cause previste dalla legge, individuate nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte, nella rettificazione di sesso, in una delle cause previste dall'art. 3, n. 1, 2, lett. a), c), d), e) l. n. 898/1970 sul divorzio, ovvero, come nel caso di specie, nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con la precisazione che quest'ultima legittima la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione decorsi tre mesi tra la predetta manifestazione di volontà e la proposizione della domanda». Tuttavia, prosegue il Collegio, dal raffronto tra la disciplina sulle unioni civili e la disciplina sullo scioglimento del matrimonio emerge che le cause che determinano la dissoluzione del vincolo coincidono quanto alla morte, alla dichiarazione presunta, alla rettificazione di sesso e alle cause previste dall'art. 3, n. 1, 2, lett. a), c), d), e) l. n. 898/1970, ma divergono con riguardo a quella rappresentata dalla separazione legale, in luogo della quale l'art. 1, comma 24 l. n. 76/2016 ha previsto la previa manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, resa congiuntamente o disgiuntamente da entrambe o da una sola parte, all'ufficiale di stato civile. Tali differenze si riscontrano soprattutto sotto il profilo procedimentale, laddove, «mentre per la separazione, qualora i coniugi non abbiano raggiunto un accordo, è sempre richiesto l'instaurarsi di un procedimento giudiziale, nel quale il Tribunale tenta la conciliazione e, in caso di fallimento, accerta se sussista per uno o entrambi il presupposto della intollerabilità della convivenza, per gli uniti, anche in mancanza di accordo, è sufficiente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione di una sola parte resa dinanzi all'ufficiale di stato civile nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa nel quale l'autorità amministrativa si limita a prendere atto della volontà manifestata dall'unito, a prescindere da ogni ulteriore accertamento». Altre divergenze emergono poi sotto il profilo temporale, con riguardo al periodo che deve decorrere affinché il giudice possa pronunciare la dissoluzione del vincolo che discende dal matrimonio o dall'unione civile, determinato, rispettivamente, in 12 mesi per la separazione giudiziale, in 6 mesi per la separazione consensuale e in 3 mesi per le unioni civili. Non mancano, infine, differenze sotto il profilo degli effetti, «in quanto la manifestazione di volontà resa di fronte all'ufficiale di stato civile, diversamente dalla separazione, non determina l'acquisizione di un nuovo status con conseguenti diritti ed obblighi, il che dovrebbe portare ad escludere il diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. all'unito economicamente debole. Ne consegue che questi, in caso di inerzia del compagno che, dopo la manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile, non agisca giudizialmente, potrà trovarsi costretto, anche se non sia d'accordo con lo scioglimento del vincolo, a rivolgersi all'autorità giudiziaria così da poter richiedere l'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6, l. n. n. 898/1970, espressamente applicabile allo scioglimento dell'unione». Tanto premesso, attesa la novità della materia, il Tribunale si è soffermato sull'iter decisionale che il giudice è chiamato a compiere nel decidere sulla domanda di scioglimento dell'unione civile, chiarendo che non vi è dubbio sul fatto che egli debba verificare in primis se ricorra una delle cause tipiche previste dalla legge. Resta, tuttavia, incerto se egli debba altresì procedere all'accertamento del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti prevista dagli artt. 1 e 2 l. n. 898/1970, quale presupposto per l'accoglimento della domanda di divorzio. Ebbene, il Tribunale rileva che l'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016, che richiama gli articoli della legge sul divorzio estensibili alla unione civile, in quanto compatibili, non richiama gli artt. 1 e 2 sopra citati, con la conseguenza che tale accertamento deve ritenersi escluso. In base poi al rinvio che l'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 fa all'art. 4 l. n. 898/1970, il Tribunale ritiene che il Presidente debba sentire gli uniti, prima separatamente e poi congiuntamente, e tentarne la conciliazione, che, qualora avvenga, comporterebbe la trascrizione del processo verbale di conciliazione nei registri dello stato civile quale revoca della manifestazione di volontà di scioglimento. Dopodiché, l'accertamento del giudice deve estendersi alla verifica del decorso del termine di 3 mesi tra la proposizione della domanda e la data della dichiarazione di scioglimento. A tal proposito, il Tribunale ritiene che il previo esperimento della fase amministrativa e il decorrere del termine dilatorio di 3 mesi costituiscono condizione di procedibilità dell'azione. In base al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016 non è poi possibile ritenere che «la manifestazione di volontà possa essere resa nell'unico procedimento innanzi alla autorità giudiziaria, con la cancellazione della fase innanzi all'ufficiale di stato civile e che il decorso del termine di tre mesi debba essere calcolato dalla manifestazione di volontà resa in sede presidenziale nel giudizio di divorzio alla pronuncia della sentenza». Risulta, infatti, più coerente con il dato normativo, secondo il Tribunale, ritenere che l'art. 1, comma 24 l. n. 76/2016 abbia introdotto «una causa sostanziale della crisi dell'unione che non si fonda sulla sola dichiarazione di volontà di scioglimento, ma si inserisce all'interno di una fattispecie procedimentale complessa e analiticamente disciplinata dal legislatore che ha rimesso all'ufficiale di stato civile il potere di acquisire la dichiarazione della parte o delle parti e di provvedere all'annotazione della stessa a margine dell'atto di unione». Non solo, lo stesso articolo, afferma il Tribunale ha anche previsto che la domanda non debba essere proposta prima del maturare del termine di 3 mesi da quando è stata manifestata la volontà di scioglimento dell'unione, ha regolamentato ulteriormente il procedimento amministrativo nel caso la volontà di scioglimento provenga da un solo unito e ha previsto il ricorso alla autorità giudiziaria disciplinando il giudizio innanzi a questa sostanzialmente come quello del divorzio della coppia separata. Nel caso poi della dichiarazione di scioglimento resa disgiuntamente da una sola parte, il legislatore del 2017 ha richiesto un'ulteriore formalità per il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, onerando la parte che intenda esprimere la volontà di scioglimento dell'unione disgiuntamente di renderlo noto all'altra parte con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza anagrafica ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea. «L'accertamento della sua sussistenza spetta all'ufficiale di stato civile, il quale, nel momento in cui raccoglie la dichiarazione di scioglimento, è tenuto anche a verificare l'effettiva spedizione della raccomandata e a provvedere ad annotare la dichiarazione della parte nell'atto costitutivo dell'unione. Diversamente, ove tale comunicazione manchi, l'ufficiale potrebbe legittimamente rifiutarsi di raccogliere la dichiarazione». Dunque, conclude il Collegio, nel decidere sulla domanda di scioglimento dell'unione e nel verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui si è detto, il giudice deve dare atto anche di tale ulteriore formalità, come attestata dall'ufficiale di stato civile. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di legge per lo scioglimento dell'unione civile previsti dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016, in quanto Tizio ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita con Caio dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Milano il 7 febbraio 2019. Pertanto, tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento e la data di deposito del ricorso, ossia il 21 settembre 2019, è decorso il termine di 3 mesi richiesto per la procedibilità della domanda. Inoltre, risulta rispettata anche la formalità dell'invio della lettera raccomandata a Caio, come richiesto dall'art. 63, comma 1, lett. g-quinquies del d.P.R. n. 396/2000 modificato dal d.lgs n. 5/2017. Infine, attesa la contumacia del resistente che ha impedito il tentativo di conciliazione e l'assenza di prole e di domande di contenuto economico il Tribunale non ha ritenuto di dover assumere altre statuizioni.
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