Il risarcimento del danno da perdita di chance: presupposti

30 Luglio 2020

Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone "una rilevante probabilità del risultato utile", identificabile nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, ovvero nella prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava.

Il caso. Veniva proposta un'azione di accertamento per la condanna di un Comune al risarcimento di tutti i danni subiti dall'impresa ricorrente a causa dei provvedimenti, già oggetto di annullamento giurisdizionale, con cui l'amministrazione aveva rilasciato a sé stessa una concessione demaniale marittima e al contempo affidato in via diretta la gestione dell'approdo stesso ad una sua società partecipata.

La questione. Il Tar ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di una probabilità di risultare affidataria della concessione di cui si tratta. Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura - secondo più restrittivi indirizzi - la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava. Il risarcimento del danno da perdita di chance richiede dunque l'accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno, dovendo viceversa escludersi tale risarcimento nel caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una mera ed ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita.

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