Sulla natura eccezionale dell’affidamento del servizio al gestore uscente

30 Luglio 2020

L'affidamento del servizio al gestore uscente, ove non sia accompagnata ad un'effettiva assenza di alternative o ad una particolare conformazione del mercato, si pone in contrasto con la ratio del principio di rotazione, che è quella di garantire la distribuzione delle opportunità di affidamento dei contratti pubblici anche ad altri operatori economici.

Il caso. La stazione appaltante avviava un sondaggio di mercato, attraverso una piattaforma telematica, finalizzato all'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale ai sensi dell'art. 36 lett. a) del d.l.gs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. All'esito della valutazione dei preventivi, la gara veniva aggiudicata al gestore uscente.

La questione. Il Tar ha rammentato che la giurisprudenza esige un onere motivazionale stringente per giustificare l'eccezionale affidamento del servizio al gestore uscente di un servizio rientrante nello stesso settore merceologico, allo scopo di evitare il consolidamento di rapporti contrattuali con determinate imprese.

Da ciò si ricava che l'affidamento del servizio al gestore uscente, effettuato in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, ove non sia accompagnata ad un'effettiva assenza di alternative o ad una particolare conformazione del mercato, si pone in contrasto con la ratio del principio di rotazione, che è quella di garantire la distribuzione delle opportunità di affidamento dei contratti pubblici anche ad altri operatori economici, in particolare alle microimprese.

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