Quando deve essere formulata la domanda di addebito?

31 Luglio 2020

La richiesta di addebito può essere formulata nell'udienza di comparizione delle parti o deve essere formulata entro il termine di costituzione indicato nel decreto del giudice?

La richiesta di addebito può essere formulata nell'udienza di comparizione delle parti o deve essere formulata entro il termine di costituzione indicato nel decreto del giudice?

La domanda di addebito deve essere formulata, a pena di decadenza, con le memorie integrative previste dall'art. 709 c.p.c. sia per il ricorrente sia per il resistente (Cass. civ. 15 maggio 2013, n. 11688; vedi anche Tamagnone M. Separazione giudiziale: addebito, in ilFamiliarista.it) non essendo ammissibile neppure l'ipotesi dell'addebito formulata sotto forma di reconventio reconventionis (Trib. Bari 9 luglio 2012; cfr. anche Cass. Civ. 25618/2007)

Pertanto l'eventuale domanda di addebito formulata alla prima udienza successiva all'emissione dei provvedimenti provvisori presidenziali, ex art. 708 c.p.c., sarà dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.

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