Mancata indicazione dei costi del personale dovuta alla particolare configurazione dei moduli predisposti dalla S.A. non comporta l’esclusione dalla gara

Redazione Scientifica
31 Luglio 2020

Se, da un lato, la giurisprudenza amministrativa ha aderito ad una lettura rigorosa dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, collegando all'omessa specificazione dei costi della manodopera l'automatismo espulsivo, senza...

Se, da un lato, la giurisprudenza amministrativa ha aderito ad una lettura rigorosa dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, collegando all'omessa specificazione dei costi della manodopera l'automatismo espulsivo, senza possibilità di soccorso istruttorio, ed ha assunto la disposizione di cui all'art. 95, comma 10, cit. alla stregua una norma imperativa di legge, idonea ad eterointegrare la lex specialis e a rendere cogente la separata indicazione degli oneri del personale anche laddove il bando o il capitolato di gara non ne facciano espresso riferimento, per essere sufficiente il generale rinvio contenuto nella normativa di gara alle norme del codice dei contratti pubblici (cfr., ad es., Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2020 n. 1008), dall'altro lato, in ossequio alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE (dec. 2 maggio 2019, causa C-309/1), ha negato che possa legittimamente disporsi l'esclusione dell'offerente in relazione a quelle ipotesi in cui egli si trovi obiettivamente ostacolato a rendere il dato per effetto dell'obbligatorio uso di particolari modelli dichiarativi imposti dalla lex specialis di gara (nella specie il collegio ha ritenuto ricorrere quest'ultima ipotesi, atteso che il modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte risultava privo di uno spazio utilizzabile per l'assolvimento dell'onere in questione).

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