Affidamento e mantenimento dei figli: è ammissibile la notifica di un secondo ricorso per errore materiale?

Paola Silvia Colombo
04 Agosto 2020

In caso di notifica di un primo ricorso per la modifica di un decreto emesso in un procedimento concernente l'affidamento e il mantenimento di figli minori nati da convivenza more uxorio, è ammissibile la notifica di un secondo ricorso con la modifica della domanda originaria contenuta nel primo atto?

Mi è stato notificato, tramite P.E.C., un ricorso ex art. 737 c.p.c. nonché pedissequo decreto di fissazione udienza per la modifica di un decreto emesso in un procedimento concernente l'affidamento e il mantenimento di figli minori nati da convivenza more uxorio. Dopo alcuni giorni, sempre via P.E.C., mi è stato rinotificato lo stesso ricorso con la modifica della domanda originaria contenuta nel primo atto. Infatti, nel primo ricorso notificatomi controparte non faceva accenno al pernottamento ma chiedeva soltanto una rimodulazione delle visite e una diminuzione del mantenimento. Nel secondo atto che mi è stato notificato, invece, è stato richiesto il pernottamento. Tutto questo è stato giustificato da controparte come “errore materiale di impaginazione del primo ricorso”. Tuttavia, il Presidente si è riservato ogni valutazione in udienza. La seconda notifica è ammissibile oppure no? Si precisa che i termini di notifica sono stati rispettati per entrambi gli atti.

L'art. 3-bis l. n. 53/1994 chiarisce quali sono le modalità per effettuare regolarmente la notifica a mezzo di posta elettronica certificata e prevede, al terzo comma, chela notifica tramite P.E.C. si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del d.P.R.11 febbraio 2005, n. 68.

Pertanto, tenuto conto che, nel caso in esame, la prima notifica può considerarsi, a tutti gli effetti, perfezionata e che il primo atto notificato via P.E.C. è difatti corrispondente a quello depositato in Tribunale a seguito del quale il Presidente ha fissato l'udienza, ritengo che la seconda notifica sarebbe da considerarsi inammissibile se non addirittura nulla. Quanto alla giustificazione formulata da controparte ovvero al presunto '“errore materiale di impaginazione del primo ricorso”, sarebbe il caso quantomeno di richiedere una delucidazione al fine di comprendere come un errore di impaginazionepossa giustificarela modifica della domanda originaria ovvero l'aggiunta del pernottamento. Chiarimenti e valutazioni che, certamente, potranno avvenire in sede di udienza anche come disposto dal Giudice.

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