Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e motivazione vale anche per i settori speciali

Redazione Scientifica
22 Maggio 2020

La regola dell'art. 95, comma 5, d.lgs. n. 50, richiamato dal successivo art. 133, che impone alla stazione appaltante, in caso di scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo...

La regola dell'art. 95, comma 5, d.lgs. n. 50, richiamato dal successivo art. 133, che impone alla stazione appaltante, in caso di scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di darne adeguata motivazione, non appare per alcun profilo incompatibile con le caratteristiche proprie degli appalti nei settori speciali ed è, per questo, ad essi pienamente applicabile.

Dalla previsione dell'art. 95 del codice dei contratti pubblici si ricava che nell'ambito della generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, a sua volta insita nell'esigenza di rimettere all'amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l'interesse pubblico sotteso al contratto da affidare, le stazioni appaltanti sono nondimeno vincolate alla preferenza accordata dalla legge a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all'elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte (Cons. di Stato, ad. plen., 21 maggio 2019, n. 8).

Per i servizi standardizzati è consentito scegliere se procedere all'aggiudicazione con l'uno o l'altro criterio, ma qualora sia stato scelto il criterio del prezzo più basso occorre darne adeguata giustificazione; se i servizi non sono standardizzati la preferenza va al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si è in presenza di servizi standardizzati quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; V, 18 febbraio 2018, n. 1099; III, 13 agosto 2018, n. 1609).

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