Presupposti fondanti l'atto di risoluzione e profili motivazionali dello stesso

Redazione Scientifica
22 Luglio 2020

A seguito delle modifiche apportate all'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, da ultimo con l'art. 5 del d.l. 14 dicembre 2018, convertito dalla legge...

A seguito delle modifiche apportate all'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, da ultimo con l'art. 5 del d.l. 14 dicembre 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata introdotta, tra l'altro, la lettera c-ter), che prevede, quale distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze esecutive che abbiano causato la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto, senza richiedere la definitività di quest'ultima (cioè la non contestazione da parte dell'appaltatore o la conferma giudiziale della risoluzione), come era nel testo originario dell'art. 80, comma 5, lett. c). Tuttavia la modifica non consente di prescindere da un provvedimento di risoluzione contrattuale riferito al precedente contratto di appalto, dal momento che la stazione appaltante, pur nell'esercizio di poteri di autotutela contrattuale, ha l'onere di manifestare formalmente la propria determinazione di risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore, al fine di dare conto in via definitiva delle carenze esecutive riscontrate ed, ove preceduta da diffida ad adempiere, al fine di far constare l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.