Sulla distinzione fra proposte migliorative e varianti, nello specifico caso del project financing

Redazione Scientifica
27 Luglio 2020

Dal quadro normativo relativo ai vari livelli della progettazione nella finanza di progetto ad iniziativa pubblica, si desume che, nella fase di ammissione...

Dal quadro normativo relativo ai vari livelli della progettazione nella finanza di progetto ad iniziativa pubblica, si desume che, nella fase di ammissione dei progetti alla gara, il controllo della commissione di gara dev'essere limitato ai profili di macroscopica differenza tra il progetto definitivo presentato ed il progetto di fattibilità, non potendo essa sostituirsi agli organi competenti all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016. Questi ultimi intervengono solo dopo la nomina del promotore, ai sensi dell'art. 183 comma 10, del d.lgs. CIT., e ad essi spetta verificare se le modifiche progettuali proposte abbiano natura di migliorie o di inammissibili varianti, mentre il compito della commissione di gara è quello di individuare l'offerta più vantaggiosa, secondo i criteri previsti dal bando di gara e gli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato (in tal senso comma 5 del medesimo art. 183).

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