Offerta economica: tra contenuto immodificabile della proposta contrattuale e giustificazioni struttura dei costi rimodulabili in sede di verifica di anomalia

07 Agosto 2020

In sede di verifica dell'anomalia, è consentito modificare le giustificazioni delle singole voci di costo, sempre che l'entità originaria dell'offerta economica rimanga ferma nel rispetto del principio di immodificabilità dell'offerta.

Il caso. All'esito di una procedura di gara divisa in più lotti, indetta sotto il regime del “vecchio” codice (d.lgs. n. 163/2006), una società impugnava l'aggiudicazione di un lotto disposta nei confronti della concorrente che era stata esclusa per altri lotti, lamentando che le inammissibili riduzioni di costi rinvenuti dalla Commissione nell'ambito di quest'ultimi sarebbero state presenti anche rispetto al lotto de quo, con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto tenere una condotta diversa dinanzi a identiche circostanze. A sua volta, l'aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, volto a far dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione principale, in ragione dell'asserita ricorrenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/2006, in capo alla ricorrente principale.

La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio, nel respingere il ricorso principale in quanto infondato nel merito, con conseguente improcedibilità dell'impugnazione incidentale, ha in prima battuta evidenziato che “il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all'errore” nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)”. Il TAR, quindi, alla luce di tale premessa, ha ritenuto che fosse possibile modificare le giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto a quelle già fornite, sempre che l'offerta economica nella sua entità originaria fosse rimasta ferma, in ossequio al principio di immodificabilità dell'offerta, quale presidio della par condicio tra i partecipanti alle gare pubbliche. In altri termini, ha precisato il Collegio “occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all'offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia)”. Nella specie, in relazione al lotto in esame, l'utile di partenza esposto nei giustificativi era più alto rispetto agli altri lotti con riferimento ai quali l'aggiudicataria era stata esclusa, tanto che la riduzione che l'utile aveva subito (per effetto della riduzione dei costi risultati non accoglibili dalla commissione) aveva lasciato comunque un margine positivo, non determinando quell'azzeramento che invece si era registrato rispetto agli altri lotti. In particolare, ai fini giustificativi dell'offerta del lotto de quo, la Commissione, esaminate le giustificazioni prodotte e la relazione trasmessa in vista dell'audizione per la verifica in contraddittorio dell'offerta, ha valutato congrui i costi relativi al Responsabile Risorse Umane, ritenendo ragionevole che i relativi costi fossero ricompresi nei costi indetti del personale; mentre la riduzione dei costi dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature non era stata accettata dalla Stazione appaltante e, ciononostante, ne era comunque seguito un utile positivo che aveva prodotto il giudizio di sostenibilità dell'offerta. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che la scelta di aggiudicare il lotto in contestazione alla controinteressata fosse corretta, in quanto “la valutazione globale e sintetica dell'offerta, non atomisticamente incentrata sulle singole voci, ha coerentemente condotto la commissione a giudicare congrua e affidabile l'offerta dell'aggiudicataria”.

In conclusione, il Collegio, alla luce delle suesposte argomentazioni, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.