Artt. 1 e 2 Regolamento tutela giurisdizionale atti di amministrazione Camera non si applicano alle controversie in tema di appalti

Redazione Scientifica
27 Aprile 2020

Le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati...

Le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, che attribuiscono al Consiglio di giurisdizione della Camera il compito di decidere in primo grado sui “ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto di ufficio, per i quali si applica il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera”, non possono estendersi alle controversie in materia di appalti, le quali hanno la loro disciplina in atti di normazione statale e comunitaria e non riguardano questioni interne all'organo costituzionale. Conseguentemente, le controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli Organi Costituzionali spettano alla giurisdizione comune.

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