L'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 è da ritenersi tassativo

Redazione Scientifica
30 Aprile 2020

L'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate nel Casellario informatico...

L'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate nel Casellario informatico le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l'utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore. Di tanto tenuto conto, è evidente che, nel momento in cui l'Anac decide di disporre l'annotazione di una segnalazione come “notizia utile”, essa è tenuta a motivare non solo in ordine all'intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull'utilità della annotazione.

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