Le annotazioni non rientranti tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto” devono essere adeguatamente motivate in ordine alla ritenuta utilità

Fabrizio Laudani
11 Agosto 2020

Nel momento in cui l'ANAC decide di disporre l'annotazione di una segnalazione come “notizia utile”, essa è tenuta a motivare non solo in ordine all'intrinseca utilità della notizia...

Il caso. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio Roma, una società ha impugnato un provvedimento adottato dall'ANAC, con cui è stato disposto l'inserimento dell'annotazione al casellario informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla “Segnalazione illecito antitrust avente effetti sulla contrattualistica pubblica. Gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs. n. 50/2016. “Affidamento appalti per attività di antincendio boschivo. Provvedimento AGCM n. 1806/2019”. Procedimento per l'inserimento dell'annotazione al casellario informatico, ai sensi dell'art. 213, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale annotazione traeva origine da un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette.

Secondo la ricorrente, l'annotazione era illegittima in quanto tra l'altro: a) le sanzioni dell'AGCM non rientrano tra le informazioni da annotare ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ANAC; b) l'ANAC non aveva motivato in ordine all'utilità della notizia e agli argomenti sottoposti all'ANAC nel corso dell'attività istruttoria.

La soluzione. Il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso in quanto nel provvedimento che aveva disposto l'annotazione non era stata indicata la motivazione per la quale la notizia, così come trascritta, era stata ritenuta “utile”, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd), d.P.R. n. 207/10, non essendo sufficiente la circostanza per la quale l'ANAC, pur richiamando in sintesi il contento dell'apporto procedimentale dell'interessata, si era limitata ad affermare, richiamando quanto già anticipato nel provvedimento di avvio del procedimento, che l'inserimento aveva “…la sola finalità di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati”. La funzione meramente “notarile” dell'annotazione, infatti, è stata esclusa dalla giurisprudenza. In particolare, come più volte ricordato, l'annotazione nel casellario informatico da parte dell'ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del casellario (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660). Le annotazioni ANAC non incidono, invero, mai in maniera “indolore” nella vita dell'impresa, anche laddove non prevedano l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell'operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. Ne discende che, in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098). Pertanto, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25 giugno 2020, n. 7199; id. 11 giugno 2019 n. 7595). Nel caso di specie, viceversa, l'ANAC, senza specificare a quale delle categorie di cui all'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 60/2016 appartenesse la notizia segnalata, si era limitata a riportare il testo della segnalazione e le osservazioni procedimentali delle parti, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali il provvedimento dell'AGCM avesse la consistenza di notizia utile ai fini della tenuta del casellario.