Obbligo di dichiarare i precedenti penali, ancorchè non definitivi, riguardanti i soggetti “qualificati”

Redazione Scientifica
05 Agosto 2020

I precedenti penali, ancorché non definitivi, nella misura in cui coinvolgono soggetti “qualificati” quali il socio di maggioranza nonché...

I precedenti penali, ancorché non definitivi, nella misura in cui coinvolgono soggetti “qualificati” quali il socio di maggioranza nonché l'Amministratore Unico, ridondano certamente sulla società di riferimento e, come tali, vanno dichiarati sia da quest'ultima in sede di DGUE che dallo stesso socio o Amministratore Unico in sede di dichiarazioni sostitutive. La rilevanza della condotta penalmente rilevante posta in essere dall' “esponente” di una società partecipante alla gara, in quanto idonea ad integrare gli estremi di un “grave illecito professionale” ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere dichiarata in sede di partecipazione, in quanto suscettibile di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (lett. c-bis) della società in questione. Ciò non tanto in virtù del principio di immedesimazione organica – destinato ad operare propriamente nell'ambito negoziale come modalità di imputazione all'ente della volontà manifestata dalla persona fisica cui ne è affidata la rappresentanza – quanto, piuttosto, per il principio c.d. del “contagio” .

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