L'omessa indicazione nell'art. 253, comma 25, d.lg. 163/06 e l'obbligo del creditore di comportarsi secondo correttezza

Redazione Scientifica
05 Agosto 2020

Il fatto che l'art. 253, comma 25, d.lgs. n. 163 del 2006 non indichi espressamente un periodo di riferimento al quale rapportare il calcolo del...

Il fatto che l'art. 253, comma 25, d.lgs. n. 163 del 2006 non indichi espressamente un periodo di riferimento al quale rapportare il calcolo del rispetto delle percentuali entro cui sono consentiti gli affidamenti infragruppo, limitandosi la norma ad indicare la misura minima degli affidamenti a terzi, non può essere letto nel senso che al concessionario sia sempre permesso il superamento dei limiti massimi fintantoché il tempo residuo di durata della concessione gli permetta di recuperare lo squilibrio creato. Proprio perché la norma non prevede alcun dato temporale di riferimento e proprio perché il creditore si deve comportare secondo principi di correttezza, è necessario che questi tenga costantemente conto del limite indicato dalla norma stessa, evitando di creare forti squilibri che potrebbero difficilmente essere compensati; e ciò anche considerando che non è sempre detto che la concessione giunga alla scadenza naturale.

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