Non rileva la non conformità del contratto di avvalimento al modello legale di avvalimento tecnico

Redazione Scientifica
07 Agosto 2020

L'alternatività rispetto al Raggruppamento temporaneo di imprese o prestatori di servizi di cui agli artt. 45, lett. d) e 48 del d.lgs. n. 50 del 2016...

L'alternatività rispetto al Raggruppamento temporaneo di imprese o prestatori di servizi di cui agli artt. 45, lett. d) e 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, segna anche il limite di utilizzabilità, rectius il delta di superfluità dell'avvalimento, che si configura infatti non necessario ed inutile, qualora il concorrente ad una gara riunito in Raggruppamento possegga i requisiti di gara, nelle misure e proporzioni stabilite dal combinato disposto degli artt. 83 e 48, commi 2 – 10, d.lgs. n. 50/2016 e dalle conformi disposizioni delle leggi di gara. Ne consegue che eventuali imperfezioni o non conformità del contratto di avvalimento al modello legale del rapporto di avvalimento tecnico non ridondano in illegittimità della partecipazione e, conseguentemente, dell'aggiudicazione, tutte le volte in cui si acclari l'irrilevanza o la superfluità dell'avvalimento in ragione del raggiungimento dei requisiti di ammissione alla gara mediante il raggruppamento temporaneo.

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