La possibile compromissione della par condicio in una pubblica gara non è ragione sufficiente per sterilizzare il diritto di azione e di tutela

Redazione Scientifica
07 Agosto 2020

Il fatto che il concorrente, riammesso a presentare la propria offerta a seguito di pronuncia giurisdizionale, sia posto nella condizione di formularla...

Il fatto che il concorrente, riammesso a presentare la propria offerta a seguito di pronuncia giurisdizionale, sia posto nella condizione di formularla pur essendo già a conoscenza di quella degli altri concorrenti e che ciò possa recare una possibile compromissione al principio della par condicio, è circostanza che non può costituire in limine litis ragione sufficiente per sterilizzare il diritto di azione e di tutela costituzionalmente garantiti.Alla luce dei principi di auto-responsabilità e di correttezza che disciplinano la fase di “affidamento” delle procedure ad evidenza pubblica (art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016), non può comunque riconoscersi meritevole di tutela la posizione giuridica del concorrente, quale nella specie il controinteressato, che, con la propria condotta (producendo in giudizio la propria offerta sul ribasso dei tempi della prestazione, tra l'altro, in violazione del divieto temporaneo del diritto di accesso previsto dall'art. 53, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 50/2016), ha creato le condizioni per causare, o per concorrere a causare, la possibile lesione del principio di par condicio (mediante una condotta che richiama il meccanismo della c.d. actio libera in causa).

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