Locazione: accordo tra coniugi su abitazione diversa dalla casa familiare
12 Agosto 2020
Nell'accordo di separazione possono i coniugi stabilire che il genitore collocatario del figlio minore vada a vivere con il figlio in una casa diversa dalla casa familiare? Es. Decide di prendere in locazione un appartamento. In questo caso l'altro genitore è tenuto a contribuire al pagamento del canone di locazione? Se sì, in che misura?
Preliminarmente giova ricordare che a prescindere dal fatto che la casa sia in affitto, o di proprietà del marito o dei suoi genitori (comodato), quando la coppia con bambini si separa e questi sono ancora minorenni o, se maggiorenni, non ancora autosufficienti, il giudice assegna l'immobile alla madre. Ciò perché, con la collocazione dei figli presso di lei, si vuol evitare che questi ultimi subiscano traumi per il trasferimento da un'abitazione a un'altra, in un momento già di per sé delicato. Per meglio dire, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria (Cass., sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553). Le regole sull'assegnazione della casa al genitore con cui andranno a vivere i figli valgono anche in caso di locazione. In tal caso, quando il giudice, nella sentenza di separazione, assegna l'immobile: il contratto di locazione continuerà quindi fino alla sua naturale scadenza – all'esito della quale potrà essere disdettato o rinnovato – come se nulla fosse successo, con l'unica particolarità che “l'intestatario” dell'affitto diviene ora il coniuge collocatario dei bambini. In tale situazione, con il provvedimento di assegnazione della casa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 27 luglio 1978, n. 392, il contratto di locazione è ceduto ex lege all'altro coniuge che diventa, pertanto, conduttore della casa coniugale con conseguente e simultanea cessazione del rapporto di locazione in capo all'originario intestatario del contratto, ovvero l'altro coniuge, con la conseguenza che tale rapporto non è più suscettibile di reviviscenza, neppure nel caso in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore (Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19691). Dunque, in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile, del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203) Premesso quanto esposto, in risposta al quesito in esame, in caso di accordo di separazione consensuale, i coniugi possono offrire soluzioni alternative purché non vadano a detrimento degli interessi dei minori. Con l'accordo, ad esempio, i coniugi possono seguire la regola generale (stabilendo che la casa resti alla moglie) oppure derogarvi (si pensi all'ex moglie che vuole stare più vicina al suo lavoro o lontana dai suoceri). In quest'ultimo caso, ovvero quando i coniugi di comune accordo scelgono che il genitore collocatario del figlio minore vada a vivere insieme in una casa diversa dalla casa familiare, in caso di immobile preso in locazione, salvo accordi diversi tra le parti, il predetto canone spetta unicamente al conduttore (in questo caso, il genitore collocatario). Difatti, in tale ambito, non c'è una norma che obblighi il marito a dover continuare a pagare i canoni stessi, ma di ciò il giudice dovrà tener conto ai fini dell'assegno di mantenimento.
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