La commissione di gara non deve discostarsi dai criteri di valutazione previsti dal bando se specificamente predeterminati

13 Agosto 2020

Qualora la lex specialis sia sufficientemente e adeguatamente dettagliata, il successivo giudizio dei commissari di gara può essere censurato solo laddove si sia discostato in modo evidente da tali criteri o risulti, ictu oculi, del tutto irragionevole, sproporzionato e contraddittorio.

Il caso. Un operatore economico ha impugnato, sotto diversi profili, l'esclusione dalla gara, aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214 bis del dlgs 295/1992”, per il mancato raggiungimento della soglia di punteggio tecnico minimo. In particolare, secondo il ricorrente, la gara avrebbe dovuto essere annullata per l'illegittimità di due parametri di punteggio, caratterizzati, a suo dire, da assolute indeterminatezze che ne viziavano la loro individuazione, oltre che dalla mancata individuazione di sottoparametri.

La soluzione. Il T.A.R. Milano ha respinto le suddette censure ritenendo che i criteri di valutazione contestati erano ben predeterminati nei documenti di gara e non necessitavano di particolari valutazioni esplicative da parte della Commissione. Sicché, il giudizio dei commissari di gara avrebbe potuto essere censurato solo laddove si fosse discostato in modo evidente da tali criteri o fosse stato, ictu oculi, del tutto irragionevole, sproporzionato e contraddittorio. Infatti, in relazione ad un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara possono specificare non solo gli elementi da valutare ma altresì i criteri per attribuire i punteggi a detti elementi. Mentre i primi sono i parametri rispetto ai quali le offerte vengono valutate dalla commissione di gara (indicati a titolo esemplificativo dall'articolo 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed adattati all'oggetto del singolo appalto), i criteri motivazionali evidenziano invece i profili in base ai quali la commissione attribuisce, per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione, un determinato punteggio nell'ambito del range previsto dal bando (T.A.R. Marche, 31 dicembre 2018, n. 835). Ne consegue che un giudizio di genericità del criterio di aggiudicazione può desumersi solo dal combinato disposto di criteri di valutazione generici e di altrettanti criteri motivazionali. Né tale profilo può recuperarsi mediante la contestazione del giudizio in concreto espresso dalla commissione, in quanto il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (T.A.R. Lazio, sez. I, 20 aprile 2017, n. 4737).

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