Irritualità della notificazione della cartella di pagamento: niente nullità se lo scopo è raggiunto

Redazione scientifica
13 Agosto 2020

La CTR Toscana ha chiarito che l'irritualità della notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 456 del 30 giugno 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in tema di notifica telematica irrituale.

Infatti, essa ha chiarito che se il file .pdf trasmesso a mezzo PEC non generato dalla scansione di un documento cartaceo ma è formato direttamente mediante software sulla base dei dati del ruolo non richiede la sottoscrizione digitale del funzionario delegato per garantire uniformità di contenuto della copia rispetto all'originale.
Inoltre, ha sottolineato la Commissione, la necessità della sottoscrizione digitale è esclusa anche nell'ipotesi in cui la cartella inviata a mezzo PEC sia una copia su supporto informatico di un documento in origine cartaceo.

Inoltre, la CTR richiama una precedente decisione della Cassazione (Sez. Un. n. 23620/18) ai sensi della quale «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale». Infatti, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26 c.5 del D.P.R. n. 602 del 1973 al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

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