Diritto di recesso della P.A.: a quali limiti è sottoposto?

18 Agosto 2020

Il diritto di recesso della Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 109 c.c.p. a quali limiti è sottoposto?

Il diritto di recesso della Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 109 c.c.p. a quali limiti è sottoposto?

Il diritto di recesso della stazione appaltante è stato previsto sin dalla prima disciplina degli appalti di opere pubbliche e via via ripetuto nelle normative che si sono avvicendate (attualmente è disciplinato all'articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21-sexies della l. n. 241/1990).

La facoltà per la stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto, di lavori, servizi e forniture, che abbia già avuto un inizio di esecuzione assolve alla funzione di garantire tale parte contrattuale a non vedere ultimata la prestazione a fronte di situazioni per le quali non sono esperibili gli altri strumenti (come quello risolutorio).

Il dettato normativo non prevede presupposti legittimanti l'esercizio di tale facoltà ed anzi, data la formulazione, possono reputarsi legittime anche ipotesi di recesso non basate su sopravvenienze ma su una nuova valutazione delle circostanze sussistenti all'epoca della stipula del contratto. La previsione, peraltro, si pone in linea con quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. in caso di committente privato, differenziandosi solo per ciò che concerne la quantificazione del “costo” dell'esercizio del recesso e le modalità per la sua comunicazione (data la necessità di comunicazione formale, si tratta di un atto recettizio).