Le spese straordinarie pagate per i figli sono compensabili con altri oneri?

Paola Silvia Colombo
19 Agosto 2020

Le spese straordinarie pagate per i figli sono compensabili con altri debiti (eccetto l'assegno di mantenimento). Nel caso di specie il giudice ha disposto che la metà delle spese di visita sostenute per far visita al figlio...

Le spese straordinarie pagate per i figli sono compensabili con altri debiti (eccetto l'assegno di mantenimento). Nel caso di specie il giudice ha disposto che la metà delle spese di visita sostenute per far visita al figlio che vive in un'altra regione siano a carico di mia moglie. È possibile compensare tali spese di visita con le spese straordinarie?

È principio consolidato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non è compensabile con altri crediti dell'obbligato.

Tuttavia, ritengo che, nel caso ti specie, possa considerarsi legittima la compensazione considerato che si tratta di spese di “trasferta” aventi, dunque, natura straordinaria e non alimentare.

Sul punto, infatti, si è espresso il Tribunale di Monza che, con la sentenza n. 409 del 13 gennaio 2003,

ha ritenuto ammissibile la compensazione tra le parti di diverse spese di natura del tutto straordinaria sopportate nell'interesse della figlia.

Anche il Tribunale di Taranto è intervenuto sulla questione precisando che «in materia di separazione tra i coniugi, accertato l'indiscutibile obbligo da parte dell'opposta di contribuire nella misura del 50% alle spese universitarie per le figlie, va ritenuta legittima la compensazione non ostandovi alcun divieto di legge. Le somme rivendicate sono infatti sia esigibili, che agevolmente liquidabili dal Giudice ai sensi dell'art. 1243 c.c.. Per le stesse non può operare il divieto di compensazione di cui all'art 447 c.c., dal momento che la natura di "contribuzione" degli assegni di mantenimento per la moglie e le figlie e le ampie sostanze di cui ha sempre disposto l'opposta, nel caso di specie, ne escludono inequivocabilmente ed in concreto la natura alimentare» (Trib. Taranto sez. III, 28 aprile 2014).

Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che, nel caso in esame, esclusa la natura alimentare degli esborsi, possa essere ritenuta legittima la compensazione di tali spese.

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