Per gli atti dell'Agente della riscossione le firme CAdES e PAdES sono equivalenti

Redazione scientifica
19 Agosto 2020

La CTR Piemonte ha chiarito che per gli atti dell'Agente della Riscossione le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e ".pdf.

In un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e una società, quest'ultima ha lamentato che è illegittima la notifica via PEC della cartella di pagamento avente estensione del file in p7m.

In primo luogo, la CTR ricorda che la notificazione a mezzo PEC è espressamente consentita, quanto agli atti della Riscossione, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e che, inoltre, l'irritualità che colpisca la notifica elettronica non ne comporta la nullità quando è stato comunque conseguito il risultato della conoscenza dell'atto in capo al destinatario.

Inoltre, il Collegio osserva che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non determina l'invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende piuttosto dalla riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e che, in ogni caso, in ipotesi di trasmissione a mezzo PEC, nessun rilievo ai fini della regolarità della notifica riveste la circostanza che il documento abbia estensione .pdf anziché .p7m. Infatti, in applicazione della regola fissata dalla legge in tema di processo telematico civile e penale, per gli atti dell'Agente della Riscossione, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf.
Chiarito questo la CTP rigetta il ricorso.

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