La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera anche in caso di nullità della notifica della cartella esattoriale
27 Agosto 2020
Questo il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14648/20, depositata il 9 luglio.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello presentato da una società e dichiarava l'invalidità della notifica via PEC della cartella di pagamento, poiché compiuta dall'Ente della Riscossione in estensione pdf, anziché in estensione p7m.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso e meritevole di accoglimento, chiarisce che, anche in caso di notificazione irrituale di un atto a mezzo PEC, non si determina la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, determinando così il raggiungimento dello scopo legale.
Dunque, in caso di nullità della notificazione della cartella esattoriale, si applicherà l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Tale principio di equivalenza, prosegue la Corte, «si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione […] dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria». |