La descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale come notizia e non come prova dei requisiti di idoneità professionale

27 Agosto 2020

Ai fini della prova dei requisiti di idoneità professionale, la descrizione dell'oggetto sociale contenuto nella visura camerale ha valore meramente notiziale e non anche probatorio.

Il caso. Nell'ambito di una procedura negoziata per l'affidamento di servizi cimiteriali, la ricorrente chiedeva al TAR Milano di annullare l'aggiudicazione a favore della prima classificata in quanto quest'ultima sarebbe stata carente dei requisiti comprovanti l'idoneità professionale.

Nello specifico, dalla descrizione dell'oggetto sociale contenuta nella visura camerale si ricaverebbe che l'aggiudicataria svolgeva la gestione di servizi cimiteriali solamente come attività secondaria e non come attività principale.

La soluzione del TAR.Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative al difetto dei requisiti di partecipazione.

Infatti, si legge in sentenza che “nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell'oggetto sociale contenuto nella visura camerale”: essa, al contrario, ha solamente un “valore meramente notiziale.”

Da ciò discende che la circostanza che detti servizi cimiteriali siano elencati al n. 2 dell'elenco delle attività di impresa, “non significa affatto che essi siano oggetto di un'attività secondaria, in quanto l'elenco indica tutte le attività per le quali l'impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione.”

Alla luce di tali ragioni, il giudice amministrativo ha ritenuto corretto l'operato della stazione appaltante nella parte in cui non ha escluso l'aggiudicataria in quanto non sussisteva la mancanza del requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per l'attività oggetto della gara.

Infine, anche sulla base di tali motivazioni, il ricorso veniva respinto.

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