Trasparenza, imparzialità e terzietà indispensabili nel procedimento di nomina dei commissari delle commissioni giudicatrici

31 Agosto 2020

La stazione appaltante è tenuta a nominare i commissari di gara secondo procedure idonee a garantire trasparenza, imparzialità e terzietà.

Il caso. La ricorrente, quarta classificata ad una gara per l'affidamento di alcuni lavori, chiedeva al TAR Molise l'annullamento della procedura in quanto, tra le altre cose, la stazione appaltante avrebbe nominato il membro esterno della commissione giudicatrice arbitrariamente sulla base del solo curriculum, e non in maniera trasparente ed imparziale come richiesto dal disposto combinato degli artt. 77, 78 e 216 del D. Lgs. 50/2016.

La soluzione del TAR. Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il TAR Molise ha preliminarmente affermato che, nelle more dell'adozione di apposito albo istituito presso l'ANAC, la nomina dei commissari deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, mediante tecniche idonee a garantire la trasparenza della scelta, escludendosi la possibilità di una nomina fiduciaria.

Nel caso in esame, il provvedimento di nomina recava soltanto un generico riferimento ai requisiti di esperienza del commissario, senza contenere l'individuazione dei criteri di trasparenza adottati nella scelta, né una autonoma motivazione.

In tal modo, conclude il giudice amministrativo, “la stazione appaltante ha autonomamente e direttamente individuato il membro esterno della Commissione giudicatrice […] senza ricorrere a procedure in grado di garantire trasparenza, imparzialità e terzietà, ma selezionandone il curriculum” all'internodi un intero Albo Nazionale.

Ciò “se da un lato garantisce il rispetto del principio della specifica competenza richiesta -che peraltro non è stata contestata dalla ricorrente principale- dall'altro non è idoneo a garantire l'imparzialità dell'individuazione.”

Sulla base di tali motivi, il ricorso veniva accolto.

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