La prova dell’equivalenza funzionale del prodotto offerto può essere data con qualsiasi mezzo appropriato

Redazione Scientifica
12 Agosto 2020

Il meccanismo di cui all'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale...

Il meccanismo di cui all'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto. Con il nuovo Codice degli appalti non risulta, infatti, più esplicitamente richiesta una “separata dichiarazione” da allegare all'offerta, bastando altresì al riguardo una prova da includere nell'offerta stessa con qualsivoglia mezzo appropriato. Prova questa da fornire in funzione della natura e dell'importanza della relativa fornitura (cfr. artt. 68 e 86, Codice appalti), dunque anche mediante una specifica descrizione del prodotto e della fornitura.

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