Riforma delle intercettazioni: al via la nuova disciplina
01 Settembre 2020
Dopo plurimi rinvii, oggi entra in vigore, per i reati iscritti nel registro degli indagati dopo questa data, anche quando il fatto è stato commesso in precedenza, la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche di cui al d.l. n. 161 del 2019 conv. con modif. nella l. n. 7 del 2020. Come da più parti sottolineato si tratta, per un verso, della controriforma del d.lgs. n. 216 del 2017 e del ritorno, per molti versi, al sistema originariamente previsto dal codice di rito e ripristinato dal menzionato testo del 2019 e, per altro, della stratificazione normativa connessa ad alcuni interventi particolari (v., fra questi, l. n. 3 del 2019, cd. spazzacorrotti). Volendo esplicitare i cardini delle previsioni della riforma questi possono essere così individuati: in primo luogo, mentre restano stabilizzati i rapporti tra P.M. (richiedente il provvedimento) e il giudice (che autorizza l'attività di captazione), sono rimodulati i rapporti tra P.M. e polizia giudiziaria. La riforma, infatti, restituisce al pubblico ministero (procuratore capo e sostituto per il procedimento) il controllo e la vigilanza sull'attività di intercettazione, la decisione sul materiale utilizzabile, sui tempi della discovery e, in termini ampi, la responsabilità sul materiale custodito nell'archivio, al fine di assicurarne la riservatezza. In secondo luogo, si rafforza il ricorso allo strumentario intercettativo, sotto più profili: è, infatti, ampliata la platea dei soggetti intercettabili in relazione alle fattispecie per le quali è possibile disporre la captazione (incaricati di un pubblico servizio), sono dilatati i luoghi nei quali l'attività de qua può essere svolta (luoghi di privata dimora); è esteso il mezzo (captatore informatico) con il quale effettuare l'attività di intercettazioni, con la dilatazione degli oggetti della comunicazione (e.mails, sms e quant'altro); l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni anche in procedimenti diversi da quelli per i quali l'attività è stata autorizzata. In terzo luogo, va segnalato il timido rafforzamento dei poteri di controllo del giudice sulle richieste del P.M., evidenziato da alcune specificazioni dei presupposti dell'attività di intercettazione, in relazione ai luoghi dello svolgimento dell'attività o dell'uso dello strumento usato per la captazione, nonché il potere di pronunciarsi sulla rilevanza o meno dei risultati delle captazioni. Sotto quest'ultimo profilo, si segnalano parziali, ma soprattutto, tardive possibilità per la difesa di accedere al materiale frutto d' intercettazione. In quarto luogo, la riforma cerca di tutelare la riservatezza dei contenuti delle intercettazioni, definendo il materiale non divulgabile, perché estraneo alle indagini o relativo ai soli dati sensibili, nonché circoscrivendo gli accessi ai “nuovi” archivi digitali, sia attraverso stringenti strumenti di ingresso, sia selezionando il materiale attinente alle indagini. Va, infine, segnalata una decisa spinta alla informatizzazione delle procedure, sia sotto il profilo dell'accesso del difensore, sia sotto l'aspetto del deposito del materiale, sia nei rapporti tra pubblico ministero o polizia giudiziaria, premessa per lo sviluppo del processo penale telematico. Ciò dimostra che è facile scrivere le norme, circondandole di garanzie, sia oggettive, sia oggettive. L'esperienza, tuttavia, insegna che nel bilanciamento tra esigenze securitarie e tutele individuali, la magistratura fa sempre prevalere le prime. Peraltro, nonostante il tema sia stato per lungo tempo oggetto di discussione, al momento dell'avvio delle nuove regole non si placano le critiche dei pubblici ministeri riguardanti, soprattutto, la creazione dell'archivio digitale. Il nuovo meccanismo, nel quale saranno custodite tutte le comunicazioni telefoniche, le captazioni effettuate con il trojan, i video e ogni altro atto, presso ogni Procura della Repubblica, tenuto, come detto, sotto la vigilanza del Procuratore Capo suscita, ancora, non pochi problemi, posto che la riforma introduce oneri a carico dei procuratori della Repubblica, senza stabilire ulteriori disponibilità finanziarie e idonei e adeguati strumenti tecnici. L'assenza di risorse, di adeguato personale e di necessari spazi fisici deputati alla custodia dei documenti sono gli aspetti più delicati e sui quali si addensano le maggiori perplessità applicative. Ora, se la "raccolta" di tutto il materiale in un unico archivio ha, come anticipato, lo scopo di interdire la circolazione e la divulgazione di dati che non rivestono alcuna rilevanza per le indagini o che attengono alla sfera della riservatezza dei soggetti intercettati, benché nel momento in cui le intercettazioni verranno conferite nell'archivio digitale la polizia giudiziaria ne perderà la disponibilità e potrà riascoltarle solo presso le sale dedicate, importanti esponenti della magistratura associata ritengono che tale scelta finisca per ricondurre sul sistema giudiziario delle responsabilità “improprie”. Sotto un diverso punto di vista non si manca, peraltro, di segnalare come il sistema processuale avrebbe – a questo punto - bisogno di uno "statuto della privacy" che preveda, nel contraddittorio delle parti, lo stralcio e la custodia in un archivio riservato di tutti i dati, comunque acquisiti, che attengano alla riservatezza delle persone e non siano rilevanti per il procedimento", dimostrando, al pari del passato, come sia ancora del tutto insufficiente il nuovo modello dell'udienza stralcio. Infine, si evidenzia, invece, come seppur introdotta per evitare la pubblicazione di dati sensibili, la nuova disciplina rischia di compromettere l'efficacia delle indagini, l'esigenza della conservazione della prova legittimamente acquisita e, in alcuni passaggi, il pieno ed effettivo esplicarsi del diritto di difesa degli indagati e imputati. Certamente è, al momento, necessario risolvere problemi di natura tecnica, come il riversamento dei dati nell'archivio, e procedere alla formazione del personale giudiziario e amministrativo: di qui, dunque, la proposta di procedere a una ennesima "proroga" non accolta, tuttavia, dal legislatore, diversamente da quanto accaduto nel passato. |