Sulla legittimità dei criteri “on-off” per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Roberto Fusco
01 Settembre 2020

Il sistema di valutazione “on-off” non è di per sé incompatibile con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, secondo l'art. 95, d.lgs. n. 50/2016, è necessario assicurare la valorizzazione delle offerte tecniche e il confronto concorrenziale tra i partecipanti, finalità che ben possono essere perseguite anche con detto sistema di valutazione, rientrando nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante sia l'individuazione che la ponderazione dei criteri valutativi, pur non essendo i punteggi graduabili discrezionalmente.

Il sistema di valutazione “on-off” è un metodo di analisi dell'offerta tecnica attraverso il quale il concorrente riceve un punteggio predeterminato (non graduabile discrezionalmente) solo in caso di sussistenza del relativo parametro (accertabile attraverso una verifica a contenuto vincolato): ove l'offerente soddisfi l'elemento tecnico oggetto di valutazione, potrà procedersi all'attribuzione del punteggio (“on”); in caso contrario, nessun punteggio potrà essere riconosciuto (“off”).

Secondo il Collegio, questo sistema non può ritenersi di per sé incompatibile con la disciplina vigente in materia di offerta economicamente più vantaggiosa per due ordini di motivi:

  • in primo luogo, nel nostro ordinamento non è riscontrabile un'apposita previsione normativa che imponga alla stazione appaltante di definire criteri caratterizzati da un punteggio graduabile, implicante l'esercizio di un potere discrezionale all'atto della valutazione delle singole offerte. Il combinato disposto dei commi 6, 8 e 10-bis dell'art. 95, d.lgs. n. 50/2016, pur richiedendo una ponderazione dei criteri di valutazione, non impone la previsione, per ogni criterio valutativo, di un punteggio graduabile tra un minimo e un massimo, da determinare a seconda delle peculiarità caratterizzanti la singola offerta presa in esame;

  • in secondo luogo, la previsione di criteri a punteggio predeterminato e non graduabile di per sé non contrasta neanche con la ratio propria del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consiste nell'assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e nel valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta con criteri che garantiscano un confronto concorrenziale tra i partecipanti. La previsione di criteri a struttura binaria non sembra confliggere con tali finalità poiché: da una parte, permette comunque all'amministrazione di esercitare un potere discrezionale nell'individuazione dei criteri di valutazione e nella loro ponderazione (attribuendo per ciascuno di essi un punteggio differenziato); dall'altra, non esclude del tutto la possibilità per i concorrenti di esprimere la propria capacità progettuale e organizzativa, essendo altamente probabile che non ogni concorrente possa o voglia soddisfare tutti gli elementi valorizzati dall'amministrazione ai fini della valutazione qualitativa delle offerte.

A conferma di tale impostazione viene richiamata anche una recentissima sentenza conforme della Sezione V del Consiglio di Stato secondo la quale, nel vigente sistema normativo, non è previsto espressamente l'obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo e un massimo ai singoli criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, conseguentemente, non è censurabile per violazione di legge una modalità di attribuzione del punteggio di tipo “on-off”, in cui vi è l'attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094).

Il Collegio, pertanto, pur ammettendo che il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on-off” è astrattamente idoneo a limitare la capacità progettuale e organizzativa del singolo concorrente, non ne esclude in radice l'utilizzabilità, ritenendo che con tale metodo si possa comunque svolgere un effettivo confronto concorrenziale tra gli offerenti, qualora siano definiti criteri di valutazione sufficientemente selettivi.

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