Sull'accessibilità dei documenti relativi ai requisiti dell'aggiudicatario

Roberto Fusco
01 Settembre 2020

L'accesso documentale degli atti di gara deve ricomprendere l'integrale contenuto dei moduli del D.G.U.E., dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la loro completa ostensione consente di verificare la sussistenza dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

La sentenza in commento perimetra i limiti dell'accessibilità agli atti di gara, con particolare riferimento alla documentazione relativa ai requisiti degli operatori economici concorrenti.

Nel caso di specie, le ricorrenti si sono viste negare (seppur parzialmente) dalla stazione appaltante la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario. Più precisamente sono stati trasmessi “oscurati” l'allegato 1 del D.G.U.E. e le dichiarazioni ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016, è stato negato l'accesso sia ai certificati dei carichi pendenti sia a quelli del casellario giudiziale e, in relazione alla verifica dei costi della manodopera, è stato trasmesso solo il conteggio dei costi quasi completamente “oscurato”.

Il Collegio adito ha accolto il proposto ricorso affermando che l'accesso documentale, funzionale alla difesa in giudizio, non può fare a meno dell'integrale contenuto dei moduli D.G.U.E., dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la loro completa acquisizione consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80.

Inoltre, secondo il Collegio, l'impresa che abbia partecipato ad una procedura di evidenza pubblica vanta un interesse qualificato alla conoscenza dei certificati del casellario giudiziale con i quali i concorrenti certificano che i soggetti ad essi riferibili non sono incorsi in una delle cause che comportano l'esclusione dell'impresa dalla gara.

Infine, viene precisato anche che l'acquisizione del contenuto integrale del documento inerente ai conteggi del costo della manodopera si appalesa necessaria a verificarela congruità e l'attendibilità dell'offerta, soprattutto sotto il profilo del rispetto dei minimi salariali ex art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016.

T.A.R.

Lombardia

(

Milano

)

, Sez.

I

V

,

22

agosto

2020, n.

15

82

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