Delibazione della sentenza straniera di divorzio ed effetti della decisione nell’ordinamento italiano

Redazione Scientifica
01 Settembre 2020

Nel giudizio di delibazione il giudice non può procedere al riconoscimento della sentenza straniera ove questa produca effetti contrari all'ordine pubblico. Tuttavia, nel decidere sulla contrarietà all'ordine pubblico della decisione straniera, il giudice non può sottoporla ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano.

Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 17170/2020, depositata il 14 agosto.

La Corte d'Appello di Bari ordinava all'ufficiale dello Stato civile di Bari la cancellazione della trascrizione dai registri della sentenza di divorzio tra due coniugi iraniani, pronunciata dalla Corte Suprema di Teheran, ritenendo che essa fosse in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, posto che in Iran il marito può divorziare unilateralmente e arbitrariamente. Avverso la decisione propone ricorso l'ex marito lamentando che la Corte d'Appello anziché ponderare gli effetti della sentenza trascritta onde accertarne la sua contrarietà all'ordine pubblico (ex art. 64, comma 1, l. 218/1995), abbia esteso la sua cognizione alla normativa iraniana senza chiarirne il tenore dispositivo e l'interpretazione corrente.

La Cassazione, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, osserva che la Corte d'Appello non ha debitamente approfondito la cognizione delle fonti normative straniere direttamente concernenti la vicenda, incorrendo nella violazione degli artt. 14 e 15 della l. n. 218/1995. Inoltre, la Suprema Corte ribadisce che «quando si affronti il tema del riconoscimento interno delle sentenze straniere, il giudice della delibazione, deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione».

Inoltre, continua la Cassazione, quando il giudizio di delibazione si incentri sul requisito dell'ordine pubblico, la valutazione che si richiede al giudice deve mantenersi fedelmente aderente al dettato normativo dell'art. 64, comma 1, lett. g), l. 218/1995, secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera non può avere luogo se le sue disposizioni producono ‘effetti contrari all'ordine pubblico' e, di conseguenza, occorre che il giudice valuti gli effetti della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto». Ciò comporta, come pure si è precisato, che dovendo avere esclusivo riguardo «agli effetti» che le disposizioni del provvedimento straniero possono produrre nell'ordinamento interno, va esclusa «ogni possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano». Infatti, non è compito del giudice della delibazione, quando della sentenza straniera compulsi il tasso di compatibilità con il limite dell'ordine pubblico, valutare se le determinazioni che vi sono contenute si prestino o meno a contestazioni di tipo meritale.
Chiarito questo la Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.