Il Tribunale di Cagliari sulla formazione dell'atto di nascita e il riconoscimento del figlio da entrambe le madri
02 Settembre 2020
Il giudizio traeva origine dal ricorso presentato dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Cagliari contro il Comune della stessa città, con cui veniva chiesta la disapplicazione dell'atto dell'Ufficiale dello Stato Civile contenente la dichiarazione di riconoscimento del minore quale figlio naturale da parte della convivente della madre partoriente, che aveva assunto così lo stato di “altro genitore” dello stesso sesso. Costituitesi in giudizio, le resistenti, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle amministrazioni ricorrenti. Con riferimento, poi, al merito della controversia, illustravano la loro relazione sentimentale, iniziata con una convivenza e proseguita con l'elaborazione di un progetto condiviso di genitorialità, che le aveva portate a fare ricorso in Germania alla PMA di tipo eterologo, prevista in tale Stato anche per coppie dello stesso sesso. A tal proposito, le resistenti rilevavano come la giurisprudenza di merito avesse già avuto modo di riconoscere la legittimità di un atto di nascita, relativo a minori nati in Italia, nell'ambito di progetti di genitorialità portati avanti tramite l'accesso all'estero a tecniche di PMA, recante l'indicazione di due madri. Il PM, per parte sua, osservava che le resistenti, facendo ricorso alla PMA di tipo eterologo in Germania, avevano prestato un consenso privo di efficacia nell'ordinamento italiano, richiamando altresì la più Ritenuta l'ammissibilità della domanda, sotto il profilo della legittimazione ad agire, il Tribunale ne dichiara, peraltro, l'infondatezza quanto al merito. A sostegno della propria tesi, dopo aver esaminato la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7668/2020 che comunque non inficerebbe il ragionamento finora condotto, il Tribunale ritiene che sia stata proprio la Corte Costituzionale, con sentenza Corte cost. n. 221/2019 ad aver «scolpito il principio guida» di tale controversa tematica, nella parte in cui ha affermato che «il divieto di accesso alla PMA per coppie di individui dello stesso sesso non si pone in contrasto con la possibilità di ricorre all'adozione o alla trascrizione dell'atto formato all'estero dopo la nascita e ciò in quanto se prima della nascita, il legislatore può discrezionalmente limitare l'accesso alla PMA, da intendersi quale tecnica per porre rimedio a una infertilità patologica nell'ambito della conservazione di un modello di famiglia ritenuto preferibile, una volta che la nascita si è verificata, deve essere tutelato l'interesse del nato alla conservazione e al consolidamento delle relazioni familiari già instaurate». |