La risoluzione del contratto in applicazione di clausola risolutiva espressa è rimessa alla cognizione del G.O.
02 Settembre 2020
Il caso. La sentenza in commento ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui il Dipartimento per la protezione civile comunicava alla società ricorrente la risoluzione del rapporto contrattuale per la fornitura di mascherine chirurgiche. In particolare, la risoluzione veniva disposta sulla base della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stipulato dalle parti per un asserito grave inadempimento contrattuale.
La soluzione. Il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario trattandosi di una controversia avente un oggetto un atto di natura negoziale. In particolare, il Tar Lazio nella sentenza in esame precisa come il rapporto di cui si controverte non possa essere ricondotto a un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, che come tale ricadrebbe, invece, nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a. Ciò in quanto la fornitura delle mascherine chirurgiche era stata concordata tra le parti secondo lo schema civilistico della proposta e dell'accettazione (avvenuta con lettera di commessa della Protezione civile) caratteristica espressione dell'autonomia negoziale. Da ciò il Collegio traeva la conclusione che nessun procedimento amministrativo, implicante, dunque, esercizio di potere autoritativo, era mai stato avviato al fine della conclusione del contratto. La natura civilistica del contratto, della cui risoluzione si controverte, trovava ulteriore conferma, secondo il Collegio, nella espressa pattuizione ad opera delle parti di una clausola risolutiva espressa. Da ciò ne conseguiva, dunque, che la dichiarazione unilaterale della Pubblica Amministrazione di voler risolvere il contratto risultava espressione di un diritto potestativo di natura civilistica e non di un potere di diritto pubblico. |