Sulla documentazione funzionale alla difesa in giudizio
24 Agosto 2020
L'accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell'integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80. Analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte. Anche l'acquisizione del contenuto integrale del documento inerente i conteggi del costo della manodopera si appalesa necessaria a verificare la congruità e l'attendibilità dell'offerta delle controinteressate, soprattutto sotto il profilo del rispetto dei minimi salariali ex art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.
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